COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 316 CSAT 19 DEL 29 GENNAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 102 /A F.C.D. SERRADIFALCO (CL) avverso squalifica calciatore sig. Milanesio Juan Manuel per 7 gare – Gara del campionato Eccellenza Gir. “A”, Serradifalco/Mussomeli del 12/01/2015 – Comunicato Ufficiale n. 282 del 14/01/2015
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 316 CSAT 19 DEL 29 GENNAIO 2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento 102 /A F.C.D. SERRADIFALCO (CL) avverso squalifica calciatore sig. Milanesio Juan Manuel per 7 gare - Gara del campionato Eccellenza Gir. “A”, Serradifalco/Mussomeli del 12/01/2015 - Comunicato Ufficiale n. 282 del 14/01/2015
Con appello ritualmente proposto la F.C.D. Serradifalco impugna la sanzione indicata in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, che essa è sproporzionata rispetto all’effettivo accadimento dei fatti, per cui ne chiede la riduzione ai minimi edittali in relazione al combinato disposto dell’art. 5 comma 6, 16 e 19 comma 4 lett. a) del C.G.S. Il rappresentante della reclamante comparso in udienza, ha insistito nei motivi di ricorso. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva preliminarmente che a norma dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S. il rapporto dell’arbitro costituisce piena prova dei fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare. In tale rapporto l’arbitro scrive che “al 24’ del 2° t. è stato espulso, per doppia ammonizione, il calciatore Milanesio Juan Manuel…dopo avergli mostrato il provvedimento disciplinare di espulsione, lo stesso, urlando, lo insultava e lo minacciava che non sarebbe uscito vivo dal campo cercando, nel contempo, di aggredirlo scagliandovisi contro ma non vi riusciva per il pronto intervento dei propri compagni di squadra. Lo stesso calciatore a fine gara si faceva trovare davanti agli spogliatoi degli ufficiali gara e messosi faccia a faccia contro l’arbitro gli puntava un dito al petto e gli urlava contro, ancora una volta, degli insulti accusandolo, in particolare, di essere in mala fede così come quelli che lo mandano da Palermo oltre a reiterare le minacce già proferite al momento dell’espulsione”. Circa l’applicazione della sanzione, va rilevato che il richiamo all’art. 5 del C.G.S. operato dalla reclamante non è pertinente in quanto detta norma si riferisce ad altra fattispecie che non trova applicazione nel caso specifico. Di contro la condotta posta in essere dal sig. Milanesio Juan Manuel va senz’altro ascritta alla previsione di cui all’art. 19 comma 4 lett. a) del C.G.S. il quale prevede una sanzione non inferiore a due giornate di squalifica. Pertanto ai fini della quantificazione della sanzione la suddetta norma deve essere posta in correlazione all’art.19 comma 1 lett. f) del C.G.S. il quale prevede per le condotte di particolare gravità, quale quella sicuramente posta in essere dal Milanese, una sanzione non inferiore a quattro giornate di squalifica. A tale pena base deve applicarsi l’aggravante della qualifica di capitano che può contenersi in una ulteriore giornata di squalifica. Per le superiori considerazioni il reclamo può trovare parziale accoglimento dovendosi rideterminare la squalifica nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo, ridetermina in cinque gare la squalifica a carico del calciatore Milanese Juan Manuel. Per l’effetto, senza addebito di tassa reclamo, non versata.
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