COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 316 CSAT 19 DEL 29 GENNAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 103/A A.S.D. STEFANESE CALCIO (ME) avverso squalifica per quattro gare calciatore sig. Giuseppe Tarantino e squalifica per tre gare calciatore sig. Santo Scarpinato – Gara campionato Promozione “B”, Rocca di Caprileone/Stefanese Calcio del 11/01/2015 – C.U. N° 282 del 14/01/2015.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 316 CSAT 19 DEL 29 GENNAIO 2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento 103/A A.S.D. STEFANESE CALCIO (ME) avverso squalifica per quattro gare calciatore sig. Giuseppe Tarantino e squalifica per tre gare calciatore sig. Santo Scarpinato - Gara campionato Promozione “B”, Rocca di Caprileone/Stefanese Calcio del 11/01/2015 - C.U. N° 282 del 14/01/2015.
Con tempestivo appello la A.S.D. Stefanese Calcio ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate, allo scopo di chiedere una riduzione delle squalifiche inflitte ai suddetti calciatori, evidenziando delle discrasie risultanti dalla lettura dei referti di gara. Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della reclamante all'udienza odierna. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente, rileva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S., i referti degli ufficiali di gara costituiscono piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara. Peraltro risulta inammissibile la richiesta di acquisizione di immagini televisive in quanto non ricorrono i presupposti previsti dall'art. 35 comma 1.2 C.G.S., come peraltro segnalato, incidenter tantum, dalla stessa reclamante. Circa le presunte discrasie relative al minuto di gioco in cui sarebbe avvenuto il fatto addebitato al calciatore sig. Tarantino, è evidente che si tratta di mero errore materiale commesso da uno dei due ufficiali di gara, che non inficia il fatto storico descritto allo stesso modo da entrambi. Nel merito si rileva, per ciò che attiene alla posizione del calciatore sig. Tarantino, che il gesto da questi posto in essere in danno dell'avversario, seppur violento, è avvenuto in reazione ad un fallo appena subito e che lo stesso non ha determinato danni fisici all'avversario, che ha continuato a giocare regolarmente. Per la qualcosa questa Corte ritiene che la sanzione irrogata possa essere rideterminata nel minimo edittale previsto dall' art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S. Per ciò che attiene alla posizione del calciatore sig. Santo Scarpinato si rileva che lo stesso è stato espulso perché ha assunto un comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara, azione che si è svolta in un unico contesto e che non ha avuto prosieguo dopo la notifica del provvedimento disciplinare. In ragione di quanto sopra questa Corte ritiene che anche per quest'ultimo calciatore la sanzione possa essere contenuta nel minimo edittale previsto dall'art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto appello dispone contenersi in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Giuseppe Tarantino e in due gare la squalifica a carico del calciatore sig. Santo Scarpinato. Senza addebito della tassa reclamo non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 316 CSAT 19 DEL 29 GENNAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 103/A A.S.D. STEFANESE CALCIO (ME) avverso squalifica per quattro gare calciatore sig. Giuseppe Tarantino e squalifica per tre gare calciatore sig. Santo Scarpinato – Gara campionato Promozione “B”, Rocca di Caprileone/Stefanese Calcio del 11/01/2015 – C.U. N° 282 del 14/01/2015."