COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 316 CSAT 19 DEL 29 GENNAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 104 /A A.S.D. PRO RAGUSA (RG) avverso squalifica calciatore sig. Francesco Militello per 6 gare – Gara del campionato di 2^ categoria girone “G”, Portopalo/Ragusa del 10/01/2015 – Comunicato Ufficiale n. 282 del 14/01/2015.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 316 CSAT 19 DEL 29 GENNAIO 2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento 104 /A A.S.D. PRO RAGUSA (RG) avverso squalifica calciatore sig. Francesco Militello per 6 gare - Gara del campionato di 2^ categoria girone “G”, Portopalo/Ragusa del 10/01/2015 - Comunicato Ufficiale n. 282 del 14/01/2015.
Con appello ritualmente proposto l’A.S.D. Pro Ragusa impugna la sanzione indicata in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, che l’arbitro ha erroneamente indicato quale autore dei fatti oggetto di sanzione disciplinare il calciatore sig. Francesco Militello, maglia n° 8, quando invece il responsabile sarebbe da ritenersi il calciatore sig. Davide Baglieri, maglia n° 3. A riprova la società appellante produce dichiarazione scritta del sig. Davide Baglieri, che sostiene di essersi avvicinato all’arbitro a fine gara per lamentare la mancata concessione del recupero, tuttavia “senza alcun grave contegno irriguardoso nei confronti dello stesso”. Produce altresì dichiarazione scritta del sig. Francesco Militello, che asserisce di non avere avuto a fine gara “alcuna discussione e/o contatto con il direttore di gara, né tantomeno assunto grave contegno irriguardoso nei confronti dello stesso”. La società appellante sostiene inoltre l’illegittimità della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Territoriale, non avendo l’arbitro assunto, nell’immediato, il consequenziale provvedimento di espulsione a carico del responsabile dei fatti descritti e perché resa in violazione dell’art. 19 comma 4 lettera a) C.G.S., apparendogli la sanzione “assolutamente sproporzionata” rispetto all’entità dei fatti verificatisi a fine gara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva preliminarmente che a norma dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro costituisce piena prova dei fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare. In tale rapporto l’arbitro testualmente scrive che “a fine gara il sig. Francesco Militello (n°8 Pro Ragusa) veniva verso di me e mi afferrava il polso stringendolo e girandolo per controllare il mio cronometro, e subito dopo averlo visto gridava il minuto durante il quale avevo fischiato la fine della partita (52°)…” Appare pertanto evidente che nessun dubbio può sorgere circa l’identità dell’autore del fatto descritto, né la dichiarazione del sig. Baglieri può risultare utile allo scopo di dimostrare uno scambio di persona, dato che il contegno che quest’ultimo asserisce di avere tenuto nei confronti dell’arbitro è del tutto diverso rispetto a quello in esame e peraltro non appare in alcun modo rilevante a fini disciplinari, tant’è che non viene in alcun modo annotato in dal direttore di gara. Circa l’applicazione della sanzione, va rilevato che il Giudice Sportivo Territoriale ha ritenuto il fatto descritto quale “grave contegno irriguardoso nei confronti dell’arbitro a fine gara”. Questa Corte Sportiva di Appello non condivide la superiore indicazione, trattandosi di atto comunque ascrivibile a condotta violenta nei confronti del direttore di gara. Ne consegue che la sanzione di riferimento in tale fattispecie è rilevabile dall’art. 19 comma 4 lettera d) C.G.S., pur con l’applicazione di attenuanti che considerino l’intensità dell’offesa, invero modesta e le modalità di esecuzione del fatto, non accompagnate da qualsivoglia atteggiamento ingiurioso o minaccioso. La squalifica, posto tutto quanto sopra e nell’esatta considerazione fattuale rilevata dal referto di gara, può essere contenuta in termini più equi come in dispositivo. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale in parziale accoglimento dell’appello contiene in cinque giornate di gara la sanzione a carico del calciatore sig. Francesco Militello. Senza addebito di tassa reclamo.
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