COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 316 CSAT 19 DEL 29 GENNAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 114/A A.S.D. S.S. MILAZZO 1937 (ME) avverso squalifica tre gare calciatore sig. Riccardo Ancione – Gara campionato Eccellenza “B”, Città di Messina/Milazzo 1937 del 18/01/2015 – C.U. N° 299 del 21/01/2015.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 316 CSAT 19 DEL 29 GENNAIO 2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento 114/A A.S.D. S.S. MILAZZO 1937 (ME) avverso squalifica tre gare calciatore sig. Riccardo Ancione - Gara campionato Eccellenza “B”, Città di Messina/Milazzo 1937 del 18/01/2015 - C.U. N° 299 del 21/01/2015.
Con tempestivo appello la A.S.D. S.S. Milazzo 1937 ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata, allo scopo di chiedere una riduzione della squalifica in quanto non si sarebbe trattato di una condotta violenta ma bensì di comportamento antisportivo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente, rileva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S., i referti degli ufficiali di gara costituiscono piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara. Dalla lettura del referto del direttore di gara si evidenzia che il calciatore sig. Riccardo Ancione è stato espulso perchè in una situazione di gioco aereo colpiva volontariamente con una gomitata al volto un avversario senza procurargli dolore. In ragione di quanto sopra l'appello non può trovare accoglimento in quanto la suddetta condotta va qualificata come condotta violenta in danno di un avversario e pertanto la sanzione così come inflitta dal Giudice di prime cure risulta essere stata determinata nel minimo edittale previsto dall'art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge l'appello come sopra proposto. Con addebito della tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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