COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 324 CSAT 20 DEL 03 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n° 87/A ASD CITTA’ DI PARTANNA (TP) avverso ammenda di € 200,00 e squalifica per 4 giornate di gara calciatore Sciacca Rosario – gara Campionato di 3^ categoria – Città di Partanna / Valderice Calcio del 07/12/2013 – C.U. n° 23 Delegazione Provinciale TP del 11/12/2014.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 324 CSAT 20 DEL 03 FEBBRAIO 2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento n° 87/A ASD CITTA' DI PARTANNA (TP) avverso ammenda di € 200,00 e squalifica per 4 giornate di gara calciatore Sciacca Rosario - gara Campionato di 3^ categoria - Città di Partanna / Valderice Calcio del 07/12/2013 – C.U. n° 23 Delegazione Provinciale TP del 11/12/2014.
Con appello ritualmente proposto la società appellante chiede, qui in sintesi, una congrua riduzione della squalifica a carico del calciatore sig. Rosario Sciacca, negando che lo stesso abbia contestato con espressioni irriguardose e minacciose i provvedimenti assunti dal direttore di gara e l'annullamento o una riduzione della sanzione dell'ammenda, sostenendo l'irrilevanza di un unico lancio di oggetti in campo, peraltro limitato alla sola pista di atletica che cinge il terreno di gioco. All'udienza dibattimentale la Società appellante ha insistito nei motivi di appello. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti, rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. e 35 comma 2.1 C.G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati e del pubblico in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla lettura di tale rapporto si evince che al 7° del 2° tempo il calciatore sig. Rosario Sciacca, capitano della squadra, è stato espulso per avere assunto un comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara. Inoltre il predetto arbitro è stato costretto, al 47° del secondo tempo, ad interrompere la gara, per circa dieci minuti, a causa di un intenso lancio di oggetti metallici, che, fortunatamente, non colpivano nessuno. Alla luce di quanto sopra esposto, quanto rappresentato dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione disciplinare assunta dal giudice di prime cure a carico del calciatore appare congrua anche in relazione alla sua qualifica dui capitano. Quanto all'ammenda si ritiene di doverla contenere come in dispositivo, stante l'assenza di particolari conseguenze dovute alla distanza intercorrente tra gli spalti ed il terreno di gioco. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento dell'appello, contiene in € 100,00 la sanzione dell'ammenda confermando il resto. Senza addebito di tassa reclamo.
Share the post "COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 324 CSAT 20 DEL 03 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n° 87/A ASD CITTA’ DI PARTANNA (TP) avverso ammenda di € 200,00 e squalifica per 4 giornate di gara calciatore Sciacca Rosario – gara Campionato di 3^ categoria – Città di Partanna / Valderice Calcio del 07/12/2013 – C.U. n° 23 Delegazione Provinciale TP del 11/12/2014."