COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 324 CSAT 20 DEL 03 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n. 97/A S.C.D. COLLESANO avverso inibizione dirigente sig. Pasquale Mogavero fino al 30/04/2015, squalifica fino al 5/2/2015 all’allenatore sig. Salvatore Lazzara, squalifica per 5 giornate al calciatore sig. Giorgio Rosso, squalifica per 3 giornate al calciatore sig. Giuseppe Ficcaglia, squalifica fino al 31/12/2017 al calciatore sig. Nicolò Gianvecchio – gara Campionato di 1^ categoria girone “B” Collesano/Bolognetta del 03/01/2015 – Comunicato Ufficiale n. 271 del 08/01/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 324 CSAT 20 DEL 03 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n. 97/A S.C.D. COLLESANO avverso inibizione dirigente sig. Pasquale Mogavero fino al 30/04/2015, squalifica fino al 5/2/2015 all’allenatore sig. Salvatore Lazzara, squalifica per 5 giornate al calciatore sig. Giorgio Rosso, squalifica per 3 giornate al calciatore sig. Giuseppe Ficcaglia, squalifica fino al 31/12/2017 al calciatore sig. Nicolò Gianvecchio – gara Campionato di 1^ categoria girone “B” Collesano/Bolognetta del 03/01/2015 - Comunicato Ufficiale n. 271 del 08/01/2015. La S.C.D. Collesano ha inoltrato rituale appello avverso le suindicate decisioni del Giudice Sportivo Territoriale, chiedendo che tutte le sanzioni siano “cancellate” ovvero in subordine ridotte, in via gradata. In estrema sintesi, per ciò che riguarda l'oggetto del presente procedimento, l'appellante evidenzia come il sig. Pasquale Mogavero non ha mai smesso di tutelare l'arbitro, posto che, nonostante sia stato accusato di comportamenti non regolamentari, non è stato fatto oggetto di alcun provvedimento disciplinare. Evidenzia altresì che le squalifiche al tecnico sig. Lazzara ed al calciatore sig. Rosso risultano eccessive, mentre priva di fondamento e assurde rispettivamente risultano le squalifiche al calciatore sig. Ficcaglia ed al calciatore sig. Gianvecchio, peraltro non sanzionati dall'arbitro. Benchè regolarmente convocati nessuno è comparso per la reclamante. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 35 commi 1.1 e 2.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro costituisce prova privilegiata in ordine ai fatti di gara. In particolare dalla lettura dello stesso si evince che a fine primo tempo il sig. Giorgio Rosso, precedentemente espulso, si portava dietro la finestra del direttore di gara, spiandola, insultandola e minacciandola. Il sig. Salvatore Lazzara, allenatore, è stato allontanato al 27° del secondo tempo per reiterate proteste. Dopo la sospensione della gara, avvenuta a dire dell'arbitro al 40° del 2° tempo, il sig. Nicolò Gianvecchio è stato espulso perché sfiorava l'arbitro con un calcio mentre la stessa, circondata da diverse persone, si dirigeva verso lo spogliatoio. Al termine della gara il sig. Ficcaglia, già sostituito, veniva a sua volta espulso per comportamento reiteratamente irriguardoso nei confronti del direttore di gara. Quanto al sig. Pasquale Mogavero, collaboratore della Società appellante, l'arbitro evidenzia che lo stesso si è espresso in termini irriguardosi nell'intervallo della gara e che durante la sospensione della gara veniva “costretta” da questi a rientrare e stazionare nel suo spogliatoio e così facendo le avrebbe impedito di verificare ciò che stesse accadendo al di fuori. Ancora, al termine della gara, il sig. Mogavero avrebbe invitato il dirigente accompagnatore a non sottoscrivere lo statino di gara ed avrebbe ritardato l'uscita dell'arbitro insistendo nel depositare un preannuncio di reclamo che l'arbitro reiteratamente si rifiutava di riceversi. La Corte Sportiva di Appello ritiene che per ciò che attiene alla posizione dell'allenatore sig. Salvatore Lazzara e del calciatore sig. Salvatore Ficcaglia il gravame non possa trovare accoglimento in quanto le sanzione cosi come inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale sono congrue e proporzionate a quanto da ciascuno poste in essere. Per ciò che attiene la posizione del calciatore sig. Giorgio Rosso la sanzione della squalifica può contenersi in quattro giornate di gara, in quanto l'espulsione è avvenuta per comportamento blasfemo sanzionabile con una giornata di squalifica ai sensi dell'art. 19 n° 3bis lett. a) C.G.S. ed in 3 giornate di gara per l'atteggiamento protestatario posto in essere durante l'intervallo. Per ciò che attiene al calciatore sig. Nicolò Gianvecchio non vi possono essere dubbi in ordine alla sua identificazione da parte del direttore di gara. Nondimeno questa Corte ritiene che la sanzione così come inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale debba essere rideterminata come da dispositivo in termini più adeguati all'accadimento, atteso che lo stesso arbitro riferisce di essere stata solo “sfiorata” e che tale gesto non ha determinato alcuna conseguenza fisica nei confronti dell'ufficiale di gara. Quanto al sig. Pasquale Mogavero è certo che egli abbia assunto un comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro e protestatario soprattutto al termine della gara, quando insistentemente chiedeva di consegnare un preannuncio di reclamo, nonostante il rifiuto opposto dal direttore di gara. Di contro il predetto collaboratore non appare avere assunto un comportamento violento nei confronti del direttore di gara che ha anzi tutelato nel momento in cui la stessa incautamente pretendeva di sostare nello spazio antistante gli spogliatoi atteso che quest'ultima era stata oggetto di un tentativo di atto violento come sopra specificato. Ragion per cui anche nei suoi confronti la sanzione deve essere rideterminata come in dispositivo. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, in parziale accoglimento del gravame, ridetermina in quattro giornate la squalifica al calciatore sig. Giorgio Rosso; al 31/12/2016 la squalifica a carico del calciatore sig. Nicolò Gianvecchio e fino al 15/02/2015 la inibizione a carico del sig. Pasquale Mogavero, confermandosi nel resto l'impugnato provvedimento. Senza addebito di tassa reclamo.
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