COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 324 CSAT 20 DEL 03 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n° 98/A Ricorso personale del sig. RICCA SALVATORE. Allenatore, tesserato per l’A.S.D. Acireale avverso squalifica fino al 10/02/2015 – gara Campionato Eccellenza Gir. “B” Castelbuonese/Acireale del 04/01/2015 – C.U. N° 271 del 08/01/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 324 CSAT 20 DEL 03 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n° 98/A Ricorso personale del sig. RICCA SALVATORE. Allenatore, tesserato per l'A.S.D. Acireale avverso squalifica fino al 10/02/2015 - gara Campionato Eccellenza Gir. “B” Castelbuonese/Acireale del 04/01/2015 - C.U. N° 271 del 08/01/2015. Con rituale e tempestivo appello il sig. Ricca Salvatore ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata chiedendone l'annullamento o, in subordine, una congrua riduzione. Il reclamante sostiene, in buona sintesi, di essere sì entrato nel terreno di gioco ma non per partecipare ad una rissa, così come descritto dal direttore di gara, ma bensì per cercare di placare gli animi e se ha spinto qualcuno questi erano solo i suoi calciatori. In ragione di quanto sopra chiede che questa Corte acquisisca un dvd contenente delle immagini televisive e che sia convocato il direttore di gara per rendere chiarimenti. Quanto sopra è stato ribadito dal reclamante all'udienza odierna. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente, rileva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S., i referti degli ufficiali di gara costituiscono piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara. Peraltro risulta inammissibile non solo la richiesta di acquisizione di immagini televisive in quanto non ricorrono i presupposti previsti dall'art. 35 comma 1.2 C.G.S. ma anche quella di confronto con il Direttore di gara. Dalla lettura del referto di gara si evince in maniera inequivocabile che al 43 del 1° t. avveniva una rissa tale da costringere il direttore di gara a sospendere l'incontro per ben otto minuti e che tra i partecipanti a detta rissa ha individuato, senza ombra di dubbio alcuno, anche l'odierno reclamante. Peraltro, così come questa Corte ha avuto modo di affermare più volte, nella rissa, secondo l'insegnamento della giurisprudenza penale, si va puniti per il solo fatto di avere partecipato all'evento poco importando che si tratti solo di atto difensivo. Nonostante ciò l’appello può trovare parziale accoglimento dovendosi rideterminare la sanzione in termini più equi in ragione del fatto che il comportamento posto in essere dal reclamante non ha avuto, comunque, conseguenze per gli avversari. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto appello ridetermina la squalifica a carico del sig. Ricca Salvatore sino al tutto il 03 febbraio 2015 disponendosi la restituzione della tassa reclamo versata.
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