COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 324 CSAT 20 DEL 03 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n. 107 /A G.S. KENNEDY (CT) avverso assegnazione gara perduta per 0-3 – gara Campionato 1° Cat. Girone “G” Kennedy /Real Paternò del 21/12/2014 – Comunicato Ufficiale n. 282 del 14/01/2015
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 324 CSAT 20 DEL 03 FEBBRAIO 2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento n. 107 /A G.S. KENNEDY (CT) avverso assegnazione gara perduta per 0-3 – gara Campionato 1° Cat. Girone “G” Kennedy /Real Paternò del 21/12/2014 - Comunicato Ufficiale n. 282 del 14/01/2015
Con rituale e tempestivo appello il G.S. Kennedy ha impugnato la decisione indicata in epigrafe, sostenendo che il sig. Massimiliano Alberghina, utilizzato quale assistente di parte nella gara contro il Real Paternò, era a quella data regolarmente tesserato per la reclamante. A riprova di ciò allega copia dell’organigramma societario scaricato dal sistema informatico di questa Federazione da cui risulterebbe la presenza del predetto nominativo e quindi il suo regolare tesseramento, ragion per cui chiede a questa Corte, in riforma del deliberato del Giudice di prime cure, di voler ristabilire il risultato conseguito in campo. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, esaminati gli atti ed esperiti gli opportuni accertamenti, rileva che con l’organigramma del 19.09.2014 a cui è allegata copia del verbale dell’Assemblea dei Soci del G.S. Kennedy in pari data ed in atti presso il Comitato Regionale Sicilia dal 21.11.2014, non risulta che il sig. Massimiliano Alberghina sia tesserato per la reclamante così come lo stesso non risulta tesserato nemmeno con l’organigramma acquisito in data 12.12.2014. Peraltro a nulla rileva la circostanza che il predetto nominativo risulti inserito nell’organigramma prodotto dalla reclamante, in quanto il nominativo del sig. Massimiliano Alberghina vi è stato inserito d’ufficio dal Giudice Territoriale, a seguito dei provvedimenti disciplinari assunti a suo carico in relazione ai comportamenti antiregolamentari tenuti da questi nel corso della gara oggetto dell’odierno reclamo. Pertanto il sig. Massimiliano Alberghina, non essendo tesserato per il G.S. Kennedy alla data della gara in oggetto, non aveva titolo a parteciparvi quale assistente di parte, con la conseguenza che il gravame non può trovare accoglimento. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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