COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 324 CSAT 20 DEL 03 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n. 115/A U.S.D. FLORENZIA CALCIO (SR) – Avverso squalifica per 4 gare del calciatore sig. Simone Frittitta – Gara campionato 1^ categoria girone “H” Floridia Calcio/Florenzia Calcio del 18/01/2015 – Comunicato Ufficiale n. 299 del 21.01.15

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 324 CSAT 20 DEL 03 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n. 115/A U.S.D. FLORENZIA CALCIO (SR) - Avverso squalifica per 4 gare del calciatore sig. Simone Frittitta – Gara campionato 1^ categoria girone “H” Floridia Calcio/Florenzia Calcio del 18/01/2015 - Comunicato Ufficiale n. 299 del 21.01.15 La Società U.S.D. Florenzia Calcio ha inoltrato rituale appello avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale sopra indicata, evidenziando sorpresa per l’entità della sanzione e sostenendo che il sig. Frittitta, una volta espulso per doppia ammonizione, ha subito lasciato il campo senza che sia avvenuto, almeno in apparenza, alcunché di particolare e tale da legittimare una così lunga squalifica. Benchè regolarmente convocati nessuno è comparso per la reclamante La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro costituisce piena prova circa i comportamenti assunti dai tesserati durante lo svolgimento della gara. In particolare dalla lettura del predetto atto si evince che al 41° del 2° tempo il calciatore sig. Simone Frittitta è stato espulso per doppia ammonizione. Dopo aver ricevuto il provvedimento disciplinare, il predetto, “avvicinandosi con il capo” al direttore di gara, gli ha indirizzato un’espressione gravemente minacciosa. Appare pertanto evidente, aldilà delle considerazioni difensive espresse dall’appellante, che si verte in tema di condotta scorretta, sia pure non grave, trattandosi di due normali falli di gioco puniti con il cartellino giallo, ma anche di comportamento minaccioso nei confronti del direttore di gara, il che legittima l’entità della sanzione, aggravata tenendo conto della funzione di capitano della Florenzia Calcio svolta dal sig. Simone Frittitta. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale rigetta il proposto appello, confermando la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale. Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata. Procedimento n. 119 /A A.C.D. CIMINNA (PA) avverso ammenda di € 500,00 e squalifica per tre gare calciatori sig.ri Francesco Tropia e Alessandro Ferrara – gara Campionato 1° Categoria Gir. “B” Ciminna/Prizzi del 17/01/2015 - Comunicato Ufficiale n. 299 del 21/01/2015 Con appello ritualmente proposto l’A.C.D. Ciminna impugna le sanzioni indicate in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, che esse sono sproporzionate in relazione all’effettivo accadimento dei fatti, per cui ne chiede la riduzione. Infatti, secondo l’assunto difensivo, il Tropia Francesco sarebbe stato espulso per somma di ammonizioni e solo dopo la notifica dell’espulsione avrebbe reagito ad una provocazione di un avversario, peraltro non rilevata dal direttore di gara; il Ferrara Alessandro, invece, si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni al direttore di gara, in modo fermo ma educato. Per ciò che attiene la presenza di sostenitori del Ciminna negli spogliatoi, la circostanza non corrisponderebbe al vero in quanto gli stessi, secondo la tesi della reclamante, si trovavano solamente nello spiazzo antistante gli spogliatoi e vi erano stati fatti sostare solo per evitare il contatto con la tifoseria del Prizzi e comunque nulla avevano fatto. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva preliminarmente che a norma dell’art. 35 comma 1.1 e 2.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro costituisce piena prova dei fatti accaduti in occasione dello svolgimento delle gare. In tale rapporto l’arbitro scrive che durante l’intervallo i giocatori del Prizzi venivano affrontati da estranei, verosimilmente tifosi del Ciminna, che si erano introdotti furtivamente all’interno degli spogliatoi, dando così origine ad una rissa che durava circa cinque minuti. Dopo avere compiuto il tutto, riferisce ancora l’arbitro, gli estranei si dileguavano senza che i dirigenti del Ciminna nulla avessero fatto per riportare la calma, anzi addirittura disinteressandosi di quanto accadeva. Inoltre sostenitori del Ciminna attingevano con uno sputo il direttore di gara mente lo stesso rientrava negli spogliatoi al termine dell’incontro. Per ciò che attiene la posizione del calciatore sig. Francesco Tropia, vero è che lo stesso è stato espulso per somma di ammonizioni, ma è pur vero che, dopo la notifica dell’espulsione, rincorreva un calciatore avversario e lo colpiva con degli schiaffi al volto. Infine, per ciò che attiene la posizione del calciatore sig. Alessandro Ferrara, si rileva dalla lettura del referto che questi, al termine della gara, si avvicinava all’arbitro e lo insultava concitatamente. In ragione di quanto sopra ne consegue che la sanzione dell’ammenda e della squalifica a carico del calciatore sig. Francesco Tropia, così come inflitte dal giudice di prime cure, appaiono, a questa Corte, assolutamente congrue e non suscettibili di alcuna riduzione atteso, in particolare, che la reclamante, in occasione degli incidenti avvenuti negli spogliatoi durante l’intervallo, avrebbe omesso (in violazione di specifiche disposizioni normative) ogni intervento per far si che non avvenisse l’intrusione degli estranei prima e di impedire, poi, l’aggressione in danno dei calciatori ospiti. Di contro il gravame può trovare accoglimento per ciò che attiene la squalifica a carico del calciatore sig. Alessandro Ferrara che può contenersi nel minimo edittale di cui all’art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale in parziale accoglimento dell’appello ridetermina in due gare la squalifica a carico del calciatore sig. Alessandro Ferrara confermando nel resto l’impugnato provvedimento. Dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.
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