COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 324 CSAT 20 DEL 03 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento n° 123/A A.S.D. BURGIO CALCIO (AG), avverso inibizione del Sig. Giuseppe Antonio Abruzzo sino al 31/05/2015 e del Sig. Girolamo Bonaccorso sino al 15/03/2015 – gara Campionato 3° Cat. Girone “A” Città di Joppolo/Burgio Calcio del 17/01/2015 – C.U. N° 32 del 21/01/2015 Delegazione Prov.le Agrigento.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 324 CSAT 20 DEL 03 FEBBRAIO 2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento n° 123/A A.S.D. BURGIO CALCIO (AG), avverso inibizione del Sig. Giuseppe Antonio Abruzzo sino al 31/05/2015 e del Sig. Girolamo Bonaccorso sino al 15/03/2015 – gara Campionato 3° Cat. Girone “A” Città di Joppolo/Burgio Calcio del 17/01/2015 - C.U. N° 32 del 21/01/2015 Delegazione Prov.le Agrigento. Con tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la Società A.S.D. Burgio Calcio ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale indicate in oggetto, ritenendole illegittime e perciò meritevoli di revoca o annullamento. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente ad ogni questione di merito, rileva che il reclamo non risulta sottoscritto dal legale rappresentante pro tempore della società, con la conseguenza che lo stesso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto appello disponendo addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata Procedimento n° 125/A A.S.D. CITTA’ DI NICOSIA (EN), avverso assegnazione gara perduta per 0–3; esclusione dal Torneo Coppa Sicilia ed ammenda di € 250,00 – gara Coppa Sicilia Regionale Acquedolcese/Città di Nicosia del 28/01/2015 - C.U. N° 319 del 30/01/2015. Con tempestivo appello inviato a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale a mezzo fax del 31 gennaio 2015 l’A.S.D. Città di Nicosia ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale indicate in oggetto, ritenendole illegittime e perciò meritevoli di revoca o annullamento. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente ad ogni questione di merito rileva che il reclamo è inammissibile sotto un duplice profilo. Infatti dall’esame della documentazione in atti risulta che il giudizio di primo grado non è stato introdotto correttamente mediante invio di preannuncio reclamo e contestuale motivazione entro le ore 12,00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara, né lo stesso risulta comunicato alla consorella. Allo stesso modo non risulta comunicato alla consorella il reclamo proposto innanzi a questa Corte Sportiva di Appello. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto appello disponendo addebitarsi alla reclamante la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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