• Stagione sportiva: 2014/2015
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 325 TFT 23 DEL 03 FEBBRAIO 2015
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
Procedimento n°533/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Campofelice Calcio (930998) Presidente all’epoca dei fatti Sig.Rosolino Anello N°7 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di Prima Categoria 2013/2014 Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 325 TFT 23 DEL 03 FEBBRAIO 2015
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
Procedimento n°533/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Campofelice Calcio (930998) Presidente all’epoca dei fatti Sig.Rosolino Anello N°7 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di Prima Categoria 2013/2014 Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)
Con nota del 21/11/2014 prot. 11.464 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare. All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse, tuttavia la ASD Campofelice Calcio (oggi Pol. D. Città di Campofelice di Roccella) ha fatto pervenire memorie a difesa allegando certificazioni mediche attestanti la idoneità all’attività sportiva dei calciatori deferiti.. Il rappresentante della Presidenza Federale, preso atto delle esimenti memorie della società deferita, si è rimessa alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza che la Società deferita ha tempestivamente provveduto ad acquisire le certificazioni mediche attestanti l’idoneità sportiva dei calciatori in argomento. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale proscioglie le parti deferite da ogni addebito. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.
Share the post "COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 325 TFT 23 DEL 03 FEBBRAIO 2015
Delibere del Tribunale Federale Territoriale
Procedimento n°533/B DEFERIMENTO A CARICO DI: Società A.S.D. Campofelice Calcio (930998) Presidente all’epoca dei fatti Sig.Rosolino Anello N°7 calciatori meglio indicati in dispositivo Campionato di Prima Categoria 2013/2014 Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all’obbligo delle visite mediche finalizzate all’accertamento della idoneità all’attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)"