COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 337 CSAT 21 DEL 10 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 106/A A.S.D. NUBIA LIBERTAS (TP), avverso squalifica fino all’11/01/2016 del calciatore sig. Mattia Esposito gara Campionato 3° Categoria Nubia Libertas/Valderice Calcio del 11/01/2015 – C.U. N° 27 del 15/01/2015 Delegazione Prov.le Trapani.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 337 CSAT 21 DEL 10 FEBBRAIO 2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento 106/A A.S.D. NUBIA LIBERTAS (TP), avverso squalifica fino all’11/01/2016 del calciatore sig. Mattia Esposito gara Campionato 3° Categoria Nubia Libertas/Valderice Calcio del 11/01/2015 - C.U. N° 27 del 15/01/2015 Delegazione Prov.le Trapani.
Con tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la Società A.S.D. Nubia Libertas Calcio ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Trapani sostenendo, in buona sintesi, che il predetto calciatore non avrebbe colpito il direttore di gara con calci alle caviglie come sarebbe dimostrato da alcune riprese video e che in ogni caso il presunto comportamento violento tale non sarebbe in quanto l’arbitro non avrebbe subito alcuna conseguenza fisica. Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della appellante all’udienza odierna. La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che la chiesta produzione delle immagini video è inammissibile ostandovi il disposto di cui al comma 1.2 dell’art. 35 del C.G.S. Nel merito, dalla lettura del referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa i comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, si rileva che il calciatore sig. Mattia Esposito una volta avuta notificata l’espulsione per doppia ammonizione ha dapprima assunto un comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara e successivamente un comportamento violento, colpendolo con alcuni calci alle caviglie, senza che questi, comunque, causassero danni fisici all’arbitro. Lo stesso calciatore ha continuato nel suo comportamento offensivo e minaccioso anche nel momento in cui si allontanava dal terreno di gioco e tale comportamento ha reiterato durante l’intervallo fra il primo ed il secondo tempo. Da quanto sopra, il proposto gravame non può trovare accoglimento, perché la sanzione così come inflitta dal giudice di prime cure è congrua e non suscettibile di alcuna riduzione, avuto riguardo al reiterato grave comportamento posto in essere dal calciatore sig. Mattia Esposito in danno del direttore di gara. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello disponendo addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata Procedimento
Share the post "COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 337 CSAT 21 DEL 10 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 106/A A.S.D. NUBIA LIBERTAS (TP), avverso squalifica fino all’11/01/2016 del calciatore sig. Mattia Esposito gara Campionato 3° Categoria Nubia Libertas/Valderice Calcio del 11/01/2015 – C.U. N° 27 del 15/01/2015 Delegazione Prov.le Trapani."