COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 337 CSAT 21 DEL 10 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale 108/A POL. MUFARA POLIZZI (PA), avverso assegnazione gara perduta per 0–3 – gara Campionato 3° Cat. Gir. “A” Mufara Polizzi/Super Giovane Castelbuono del 15/11/2014 – . C.U. N° 32 del 15/01/2015 Delegazione Prov.le Palermo.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 337 CSAT 21 DEL 10 FEBBRAIO 2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
108/A POL. MUFARA POLIZZI (PA), avverso assegnazione gara perduta per 0–3 – gara Campionato 3° Cat. Gir. “A” Mufara Polizzi/Super Giovane Castelbuono del 15/11/2014 - . C.U. N° 32 del 15/01/2015 Delegazione Prov.le Palermo.
Con tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, la Società Pol. Mufara Polizzi ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Palermo sostenendo, in buona sintesi, che calciatore sig. Santo Macaluso aveva scontato, alla data del 15/11/2014, le cinque giornate di squalifica inflittegli dal Giudice Territoriale e pubblicate sul C.U. n. 44 del 15/04/2014 della Delegazione Provinciale di Palermo, non trovandosi così in posizione irregolare in occasione della gara in questione. In particolare la prima giornata di squalifica sarebbe stata scontata dal calciatore in data 27/04/2014 in occasione della gara Cartagine Caccamo/Città di Polizzi valevole quale finale play-off del campionato di 3° Cat., mentre le restanti quattro giornate di squalifica sarebbero state scontate nel periodo 06 settembre 2014 / 08 ottobre 2014 presso la società Pol. D. Città di Campofelice di Roccella a cui il calciatore era stato, nelle more, ceduto in prestito temporaneo. Per quanto sopra, secondo la società appellante, alla data della gara in oggetto il sig. Santo Macaluso aveva pieno titolo a parteciparvi, ragion per cui chiede che venga ristabilito il risultato conseguito in campo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale fatti gli opportuni accertamenti rileva che il calciatore sig. Macaluso Santo, tesserato fin dal 2/11/2013 con la società A.S.D. Città di Polizzi, ha subito una squalifica per cinque gare pubblicata sul C.U. n. 44 del 15/4/2014 della Delegazione Provinciale di Palermo. Il predetto calciatore ha scontato la prima giornata di squalifica in data 27 aprile 2014 in occasione della gara Cartagine Caccamo/Città di Polizzi quale finale play-off del Campionato di 3° Cat. Successivamente il calciatore sig. Santo Macaluso è stato ceduto in prestito temporaneo alla Pol. D. Città Campofelice di Roccella con decorrenza 06/09/2014 e ciò fino all’08/10/2014, data in cui ha rescisso il prestito ritornando in forza all’A.S.D. Città di Polizzi da cui è stato definitivamente svincolato in data 06/11/2014 per inattività della società. Conseguentemente il prefato calciatore risulta avere scontato le restanti quattro giornate di squalifica nel campionato di Promozione a cui partecipa la società Città di Campofelice di Roccella e più precisamente alle gare da questa effettuate rispettivamente in data 07/09/2014, 14/09/2014, 20/09/2014 e 28/09/2014 non risultando essere stato inserito in alcuna delle suddette distinte gara. In ragione di quanto sopra il proposto reclamo deve trovare accoglimento ripristinandosi il risultato conseguito in campo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie il proposto reclamo e dispone ristabilirsi il risultato conseguito in campo senza addebito della tassa reclamo non versata.
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