COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 337 CSAT 21 DEL 10 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 110/A A.S.D. ATLETICO LIBRINO 2011 (CT) avverso assegnazione gara perduta per 0–3 e inibizione del dirigente accompagnatore sig. Salvatore Vasta fino al 10 febbraio 2015 – gara Campionato 2° Cat Gir. “H” Motta S. Anastasia/Atletico Librino 2011 del 13/12/2014 – Comunicato Ufficiale n. 282 del 14/01/2015

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 337 CSAT 21 DEL 10 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 110/A A.S.D. ATLETICO LIBRINO 2011 (CT) avverso assegnazione gara perduta per 0–3 e inibizione del dirigente accompagnatore sig. Salvatore Vasta fino al 10 febbraio 2015 – gara Campionato 2° Cat Gir. “H” Motta S. Anastasia/Atletico Librino 2011 del 13/12/2014 - Comunicato Ufficiale n. 282 del 14/01/2015 Con appello ritualmente proposto l’A.S.D. Atletico Librino 2011 impugna le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale indicate in epigrafe sostenendo, qui in sintesi, che il procedimento doveva essere dichiarato inammissibile per non avere l’A.S.D. F.C. Motta S. Anastasia inviato, all’odierna deducente, i motivi del ricorso e che comunque, ove gli stessi fossero stati inviati, questi non sono mai stati ricevuti; ragion per cui chiede che questa Corte voglia ristabilire il risulta conseguito in campo annullando, conseguentemente, anche l’inibizione al dirigente accompagnatore sig. Salvatore Vasta. Quanto sopra è stato ribadito dalla reclamante in sede di comparizione all’udienza odierna. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento, rileva che l’A.S.D. F.C. Motta S. Anastasia ha inviato i motivi di reclamo all’A.S.D. Atletico Librino 2011, odierna reclamante, in data 17 dicembre 2014 mediante la raccomandata delle poste private “CityPoste” n.14000033720582 indicando quale indirizzo “A.S.D. Atletico Librino 2011 - Via Acquicella 195 – 95122 Catania” indirizzo questo che corrisponde alla sede della società così come risultante dal sistema informatico della F.I.G.C. Ciò posto occorre osservare che l’art. 46 del C.G.S. stabilisce che i motivi del reclamo devono essere inviati alla controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi dell’art. 38 comma 7 C.G.S. Pertanto l’A.S.D. F.C. Motta S. Anastasia, con l’invio della suddetta raccomandata in data 17 dicembre 2014, ha adempiuto all’obbligo normativo impostole dalla sopra citata norma, ancorché l’invio sia avvenuto per il tramite di una posta privata in quanto, come già questa Corte ha avuto modo di dire, la raccomandata inviata da una posta privata autorizzata dal Ministero, quale appare essere la “CityPoste”, è equipollente, a tutti gli effetti di legge, alla raccomandata inviata dal servizio universale ai sensi dell’art. 5 del D. L.vo 22 luglio 1999 n. 261 come modificato dal D. L.vo 31 marzo 2011 n. 58. Peraltro, a nulla rileva la ulteriore circostanza lamentata dalla appellante di non avere, comunque, mai ricevuto detta raccomandata, in quanto per costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in caso di invio, a mezzo raccomandata, di un atto giuridico recettizio (quali sono i motivi del ricorso) sussiste, ai sensi dell’art. 1335 c.c., una presunzione di conoscibilità dell’atto, incombendo in capo al destinatario l’onere di dare rigorosa prova della mancata ricezione, cosa che la reclamante non fa (Cfr. da ultimo, Cassazione Civile Sez. III 25/09/2014 n. 20167 e Cassazione Civile Sez. Lavoro 05/06/2009 n.13087). Infine va rilevato che l’appellante ha omesso di impugnare il merito della questione (che in primo grado, comunque, sarebbe stato rilevabile d’ufficio) non spiegando, nel suo gravame nessun motivo di doglianza, così incorrendo nella inammissibilità di cui all’art.36 comma 2 in relazione all’art.33 comma 6 del C.G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, per le suesposte ragioni, rigetta il proposto appello disponendo addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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