COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 337 CSAT 21 DEL 10 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 112/A A.S.S.D. ARCOBALENO ISPICA (RG), avverso squalifica per 8 gare del calciatore sig. Carmelo Calabrese – Gara del campionato di 1^ categoria, girone “H”, Arcobaleno Ispica/Marina di Ragusa del 10/01/2015 – Comunicato Ufficiale n. 282 del 14/01/2015.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 337 CSAT 21 DEL 10 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 112/A A.S.S.D. ARCOBALENO ISPICA (RG), avverso squalifica per 8 gare del calciatore sig. Carmelo Calabrese - Gara del campionato di 1^ categoria, girone “H”, Arcobaleno Ispica/Marina di Ragusa del 10/01/2015 - Comunicato Ufficiale n. 282 del 14/01/2015. Con reclamo ritualmente proposto l’A.S.S.D. Arcobaleno Ispica ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale sopra riportata, sostenendo, qui in sintesi, che l’atteggiamento istintivo dettato dalla tensione agonistica del calciatore aveva quale finalità quella di “bloccare una decisione” del direttore di gara assunta in danno di un compagno di squadra e quindi “difendere” quest’ultimo da una sanzione di ammonizione ritenuta ingiusta, senza voler “offendere” il direttore di gara. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, preliminarmente rileva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 il referto dell’arbitro costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla lettura del predetto documento si evince che al 40° del 1° tempo il calciatore sig. Carmelo Calabrese strappava dalle mani dell’arbitro il cartellino giallo che il predetto stava mostrando ad un compagno di squadra e, una volta espulso, lo spingeva “vistosamente” rivolgendogli numerose minacce. Va pertanto rilevato che, pur trattandosi di condotta violenta in danno del direttore di gara accompagnata da espressioni minacciose, la stessa non ha mostrato particolari connotati offensivi al fine di porre in pericolo l’incolumità del direttore di gara, ma ha rivelato intenti esageratamente protestatari, con la conseguenza che può procedersi ad una rideterminazione della sanzione in termini più adeguati alle predette conclusioni. P.Q.M. la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto appello, determina in sette giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore sig. Carmelo Calabrese. Senza addebito di tassa reclamo.
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