COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 337 CSAT 21 DEL 10 FEBBRAIO 2015 Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale Procedimento 113/A A.S.D. Real Avola (SR), avverso ammenda € 500,00 – Gara Campionato di prima categoria girone “H” Città di Canicattini/Real Avola del 18/01/2015 – C.U. N° 299 del 21/01/2015.
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 337 CSAT 21 DEL 10 FEBBRAIO 2015
Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale
Procedimento 113/A A.S.D. Real Avola (SR), avverso ammenda € 500,00 - Gara Campionato di prima categoria girone “H” Città di Canicattini/Real Avola del 18/01/2015 - C.U. N° 299 del 21/01/2015.
Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Real Avola, in persona del Presidente pro tempore, contesta la sopra indicata decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale, sostenendo che la responsabilità dell’ingresso nell’area antistante gli spogliatoi di numerosi estranei è da ascriversi alla squadra ospitante, mancando peraltro del tutto la Forza Pubblica, cosicché l’aggressione subita dal direttore di gara all’interno del proprio spogliatoio ne è diretta ed inevitabile conseguenza. L'appellante chiede per l’effetto l’annullamento dell'ammenda, non avendo alcuna responsabilità circa l’accaduto. Le superiori motivazioni sono state ripetute in udienza dal rappresentante della Società appellante. La Corte Sportiva di Appello Territoriale osserva quanto segue: nel rapporto di gara si evince che in ben due circostanze soggetti estranei, comunque dichiaratisi del Real Avola, si sono introdotti nello spogliatoio del direttore di gara. Nella prima occasione l’estraneo si è prodotto in atteggiamenti presuntuosi e minacciosi, ma l’arbitro riusciva a farlo uscire, accorgendosi che lo spazio antistante gli spogliatoi era comunque occupato da circa 60 persone, entratevi dal campo di gioco a causa di un cancello lasciato aperto, nonostante gli avvertimenti espressi in precedenza dal direttore di gara ad un dirigente della squadra di casa. Nella seconda occasione un altro estraneo, che l’arbitro ritiene facesse parte del pubblico dei sostenitori della Real Avola, si è introdotto nello spogliatoio dell’arbitro per criticarne l’operato. Un dirigente del Real Avola è intervenuto per portarlo di forza fuori dallo spogliatoio, ma in tale frangente l’estraneo è riuscito a colpire il direttore di gara con un calcio al ginocchio che gli ha provocato forte e prolungato dolore e lo ha indotto a chiedere telefonicamente l’intervento delle Forze dell’ordine. Alla stregua di quanto sopra esposto, contestualizzando per valorizzarlo il comportamento fattivo del dirigente del Real Avola, che con il suo intervento ha scongiurato ancora maggiori danni all’arbitro, la sanzione può contenersi come in dispositivo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto, dispone contenersi in € 300,00 la sanzione dell'ammenda a carico della A.S.D. Real Avola. Senza addebito di tassa reclamo.
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