COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 100 CSA 02 DEL 30 SETTEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento n°4/A A.S.D. MODICA CALCIO (RG), avverso omologazione risultato gara Coppa Italia Eccellenza “6° Memorial Gianfranco Provenzano” A.C.D. Città di Vittoria/A.S.D. Modica Calcio del 31/08/2014 – C.U. N°77 del 17/09/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 100 CSA 02 DEL 30 SETTEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento n°4/A A.S.D. MODICA CALCIO (RG), avverso omologazione risultato gara Coppa Italia Eccellenza “6° Memorial Gianfranco Provenzano” A.C.D. Città di Vittoria/A.S.D. Modica Calcio del 31/08/2014 – C.U. N°77 del 17/09/2014 Con rituale e tempestivo appello la Soc. A.S.D. Modica Calcio ha impugnato la decisione in epigrafe riportata ritenendo che la statuizione del Giudice Territoriale sia errata tanto in fatto che in diritto. In buona sintesi la reclamante sostiene che alla data dell’incontro i calciatori Amendola Raffaele, Russo Andrea e Bevilacqua Luca non avevano titolo a parteciparvi in quanto non risultavano ancora regolarmente tesserati per l’A.C.D. Città di Vittoria. Ciò, secondo la reclamante, sarebbe provato dalla circostanza che alla data della gara accedendo al servizio informatico per il tesseramento dei calciatori questi risultavano ancora tesserabili. Si sostiene ancora da parte dell’A.S.D. Modica Calcio che la data di spedizione delle raccomandate contenenti le richieste di tesseramento non avrebbe alcun valore probatorio in ragione del fatto che le stesse sono state inoltrate per il tramite di una posta privata. Sotto altro profilo la reclamante sostiene che alla gara in questione avrebbe partecipato, in posizione irregolare, anche il calciatore Rametta Michele in quanto quest’ultimo doveva ancora scontare due giornate di squalifica comminategli dal Giudice Sportivo Territoriale con il C.U. n. 53 del 4/9/2013 a seguito della gara di Coppa Italia Modica/Città di Vittoria del 1/09/2013. A nulla rileverebbe, secondo la reclamante, che lo stesso calciatore in data 17/9/2013 era stato trasferito, in prestito, alla società Palmese appartenente al Comitato Regionale Calabria e che non abbia partecipato alle gare di Coppa Italia Eccellenza disputate dalla Palmese il 18/9/2013 ed il 16/10/2013 e organizzate da quel Comitato Regionale, trattandosi di manifestazioni organizzate da due Comitati Regionali diversi ed inoltre perché quella organizzata dal Comitato Regionale Sicilia assume la denominazione di “Memorial Gianfranco Provenzano”, venendo così ad essere caratterizzata da una sua specifica autonomia. All’udienza odierna, nonostante la regolare notifica della convocazione alla casella di posta elettronica dichiarata in atti, la reclamante non è comparsa, né sono pervenute controdeduzioni da parte della A.C.D. Città di Vittoria. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che il tesseramento dei calciatori è regolato dall’art. 39 delle N.O.I.F. il quale al comma 2) stabilisce che la richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. e che la stessa, una volta sottoscritta dal calciatore, deve essere depositata alla competente Lega o Comitato o inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento. Lo stesso comma prevede, inoltre, che l’invio possa avvenire in modo telematico. Il successivo comma 3) prevede che la decorrenza del tesseramento ha effetto dalla data di spedizione del plico contenente la richiesta di tesseramento. Ciò posto, si rileva che l’attuale sistema informatico di tesseramento dei calciatori non prevede l’invio telematico del tesseramento attraverso l’automatismo del sistema, ma prevede solo l’inserimento dei dati richiesti dalla maschera e, al termine della procedura, la stampa del relativo modulo che una volta sottoscritto dal calciatore deve essere, comunque, depositato presso il Comitato o inviato a mezzo plico postale. Da ciò consegue che detto sistema informatico non ha alcun valore probatorio. Per ciò che attiene al valore probatorio della data d’invio della raccomandata (da cui decorre il tesseramento) avvenuta, come nel caso specifico, per il tramite di un servizio postale privato quale è la “Mail Express”, deve rilevarsi che la predetta società postale appare essere regolarmente in possesso di autorizzazione ministeriale, motivo per cui la raccomandata inviata per il tramite di quest’ultima è equiparata ad ogni suo effetto alla raccomandata inviata per il tramite della Poste Italiane. Infatti, giova ricordare che, ai sensi dell’art. 5 del D.L.vo 261 del 22/7/1999, così come modificato dal D.L.vo 31/03/2011 n.58, le poste private autorizzate possono svolgere tra le altre attività, non riservate alle poste italiane, anche servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati che non siano attinenti alle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con le notificazioni di atti giudiziari di cui alla legge 20/11/1992 n.890 e servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all’art. 201 del D. L.vo n.30/04/1992 ( c.d. codice della strada). Conseguentemente non è di alcun pregio la richiamata giurisprudenza la quale riguarda specificatamente le notificazioni di atti giudiziari a mezzo del servizio postale, fattispecie estranea al caso in esame. Per le superiori ragioni il motivo di gravame è infondato atteso che dall’esame della documentazione in atti ed in particolare dall’attestazione dell’Ufficio Tesseramenti del C.R. Sicilia il tesseramento dei calciatori Amendola Raffaele, Russo Andrea e Bevilacqua Luca risulta essere regolare con la conseguenza che gli stessi avevano titolo a partecipare alla gara in questione. Per ciò che attiene, infine, la posizione del calciatore Rametta Michele risulta pacifico in punto di fatto che lo stesso, già squalificato per due gare dal Giudice Sportivo Territoriale a seguito della gara di Coppa Italia Eccellenza Modica Calcio/Città di Vittoria del 1/9/2013 con decisione pubblicata sul C.U. n.53 del 4/9/2013, venne trasferito in prestito in data 17/9/2013 dal Modica Calcio, per cui era tesserato, alla Palmese, società questa che partecipava anche alla Coppa Italia Eccellenza organizzata dal C.R. Calabria. E’, altresì, pacifico che il predetto calciatore non prese parte alle gare di Coppa Italia disputate dalla Palmese in data 18/9/2013 (Palmese/Roccella) e del 16/10/2013 (Palmese/Bocale Calcio) con la conseguenza che lo stesso risulta avere regolarmente scontato la predetta squalifica ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 11.1 e 22 comma 6 del C.G.S. Peraltro non appaiono assolutamente conferenti le ulteriori argomentazioni addotte dalla reclamante a sostegno della propria tesi in ragione del fatto che la Coppa Italia Eccellenza è una attività programmata dalla L.N.D. che si svolge attraverso due fasi delle quali la prima è organizzata dai singoli Comitati Regionali mentre la seconda è organizzata direttamente dalla L.N.D., fase quest’ultima alla quale partecipano le vincenti regionali. E la circostanza che la fase regionale organizzata dal C.R. Sicilia sia intestata alla memoria di un Dirigente Federale quale fu Gianfranco Provenzano non fa venire meno il carattere unitario della manifestazione. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto gravame e, per l’effetto, dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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