COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 111 TFT 09 DEL 07 OTTOBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 26/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Michele TRAMUTA (Presidente della A.S.D. REAL UNIONE) A.S.D. REAL UNIONE Con nota 1077pf13-14/GS/reg del 15 luglio 2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 111 TFT 09 DEL 07 OTTOBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 26/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Michele TRAMUTA (Presidente della A.S.D. REAL UNIONE) A.S.D. REAL UNIONE Con nota 1077pf13-14/GS/reg del 15 luglio 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) il Sig. Michele Tramuta, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento al punto 2, comma 5 del C.U. n° 89 del 07/10/2013 della L.N.D., per avere disatteso l’obbligo per le società che partecipano al campionato regionale Juniores di tesserare e affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Con la medesima nota, e per quanto ascritto al predetto tesserato, è stata altresì deferita la A.S.D. Real Unione, ex art. 4 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta. Il sig. Tramuta ha fatto pervenire nei termini di rito memoria a discolpa, evidenziando la propria buona fede, ritenendo che non fosse più necessario indicare il tecnico abilitato e comunque precisando che la società rappresentata non ha preso parte al campionato regionale Juniores nella stagione sportiva 2013-2014 . All’udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse; il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo la modifica del deferimento dovendosi contestare la violazione di cui all’art.44 del Regolamento L.N.D. per il mancato tesseramento dell’allenatore relativamente al campionato di 1^ categoria piuttosto che al campionato Regionale Juniores ed ha chiesto l’applicazione di € 500,00 di ammenda per la società e di mesi cinque di inibizione a carico del tesserato. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che la modifica sostanziale del deferimento, sia in merito al fatto storico che alle norme violate, non può essere accolta e pertanto la stessa va rigettata. Inoltre dagli accertamenti effettuati emerge che la A.S.D. Real Unione, nella stagione sportiva 2013-2014 non ha preso parte al campionato regionale Juniores. Peraltro le due gare indicate in deferimento, come da distinte di gare allegate in atti, sono valevoli per il campionato di prima categoria, stagione sportiva 2013–2014, e pertanto non attinenti a quanto contestato. Ne consegue il proscioglimento delle parti deferite con riferimento alle violazioni loro ascritte e risultate insussistenti. P. Q. M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone prosciogliersi le parti deferite Sig. Michele TRAMUTA e A.S.D. REAL UNIONE perché il fatto non sussiste. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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