COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 111 TFT 09 DEL 07 OTTOBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 28/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Gaetano DIVITA (Presidente della A.S.D. Sporting Eubea). A.S.D. SPORTING EUBEA Con nota 1079pf13-14/GS/reg del 13 luglio 2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 111 TFT 09 DEL 07 OTTOBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 28/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Gaetano DIVITA (Presidente della A.S.D. Sporting Eubea). A.S.D. SPORTING EUBEA Con nota 1079pf13-14/GS/reg del 13 luglio 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) il Sig. Gaetano Divita, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento al punto 2, comma 5 del C.U. n° 89 del 7 ottobre 2013 della L.N.D., per avere disatteso l’obbligo per le società che partecipano al campionato regionale Juniores di tesserare e affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Con la medesima nota e per quanto ascritto al predetto tesserato è stata altresì deferita la A.S.D. Sporting Eubea, ex art. 4 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie o documenti a discolpa, né si sono presentate all’udienza dibattimentale, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi quattro a carico del tesserato e dell’ammenda di € 400,00 a carico della Società. Il Tribunale Federale Territoriale, osserva che dagli accertamenti effettuati emerge che la A.S.D. Sporting Eubea, nella stagione sportiva 2013-2014 non ha preso parte al campionato regionale Juniores. Peraltro le due gare indicate in deferimento, come da distinte allegate in atti, sono valevoli per il campionato di prima categoria, stagione sportiva 2013–2014, e pertanto non attinenti a quanto contestato. Ne consegue il proscioglimento delle parti deferite con riferimento alle violazioni loro ascritte e risultate insussistenti. P. Q. M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone prosciogliersi le parti deferite Sig. Gaetano DIVITA e A.S.D. SPORTING EUBEA perché il fatto non sussiste. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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