COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 123 CSA 04 DEL 14 OTTOBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento n° 6/A U.S.D. ROCCA DI CAPRILEONE (PA), avverso squalifica al 31/01/2015 dell’allenatore sig. Pasquale Ferrara – Gara campionato Promozione girone B Rocca di Caprileone/Merì del 28/09/2014 – C.U. 102 del 01/10/2014.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 123 CSA 04 DEL 14 OTTOBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento n° 6/A U.S.D. ROCCA DI CAPRILEONE (PA), avverso squalifica al 31/01/2015 dell’allenatore sig. Pasquale Ferrara – Gara campionato Promozione girone B Rocca di Caprileone/Merì del 28/09/2014 – C.U. 102 del 01/10/2014. Con appello ritualmente proposto l’U.S.D. Rocca di Caprileone impugna la sanzione sopra riportata ritenendola sproporzionata in relazione all’effettivo accadimento dei fatti ed in particolare fa rilevare che il proprio tesserato non ha mai spintonato il direttore di gara ma si è limitato solo a delle proteste verbali seppur vibranti. A tal fine produce il file relativo ad un video che comproverebbe quanto dalla stessa sostenuto, per cui chiede la riduzione, in termini più equi, della squalifica in questione. Preliminarmente la Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che ai sensi dell’art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S. il referto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e che la produzione del video è inammissibile in quanto non offre piena garanzia tecnica e documentale e peraltro non riguarda lo scambio di persona. Ciò posto, dalla lettura degli atti emerge che il sig. Ferrara ha posto in essere un contegno offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara. Tuttavia si ritiene di dovere parzialmente accogliere il proposto gravame, dovendosi rideterminare la sanzione in termini più equi, apparendo i fatti riconducibili ad un unico contesto di origine protestataria non idoneo a produrre più gravi conseguenze. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del gravame come sopra proposto determina fino al 15 dicembre 2014 la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore sig. Pasquale Ferrara. Senza addebito di tassa reclamo.
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