COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 123 CSA 04 DEL 14 OTTOBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento n°9/A U.S.D. CITTA’ DI ROSOLINI (SR), avverso squalifica per sei gare del calciatore ROSA Corrado – gara Eccellenza gir.B Paternò 1908/Città di Rosolini del 05/10/2014 – C.U. N°113 del 07/10/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 123 CSA 04 DEL 14 OTTOBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento n°9/A U.S.D. CITTA’ DI ROSOLINI (SR), avverso squalifica per sei gare del calciatore ROSA Corrado - gara Eccellenza gir.B Paternò 1908/Città di Rosolini del 05/10/2014 – C.U. N°113 del 07/10/2014 La U.S.D. Città di Rosolini con rituale e tempestivo appello ha impugnato la decisione in epigrafe facendo rilevare che l’arbitro è probabilmente incorso in uno scambio di persona indicando nel proprio referto il nominativo del calciatore Rosa Corrado quale autore del gesto violento compiuto, a fine gara, nei confronti di un calciatore avversario. Sostiene in proposito la reclamante che il calciatore Rosa Corrado al momento del fatto contestato si trovava ben distante dal calciatore colpito e che forse l’arbitro ha confuso il n.3 di maglia (Rosa Corrado) con il n.13 (Gennaro Salvatore). Pertanto chiede la revoca della squalifica inflitta al tesserato in argomento in quanto ingiustificata e comunque eccessiva. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che nel rapporto dell’arbitro, che ai sensi dell’art.35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso delle gare, il sig. Rosa Corrado è stato con certezza individuato nell’atto di colpire “violentemente con due pugni un calciatore della società Paternò 1908 provocando un taglio al viso”. Non emerge quindi dubbio alcuno che sia stato proprio il Rosa Corrado l’autore del gesto contestato, per l’effetto apparendo immotivate e non comprovate le dichiarazioni di parte che invocano un presunto scambio di persona. Tuttavia il gesto, seppur grave ma avvenuto in un unico contesto temporale, può essere sanzionato in misura ridotta in applicazione dell’art.19 comma 4 lett. c) del C.G.S. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto appello, ridetermina in cinque gare la squalifica a carico del calciatore ROSA Corrado. Per l’effetto, dispone non addebitarsi la tassa reclamo, non versata.
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