COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 TFT 10 DEL 14 OTTOBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 3/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Giuseppe Parrinello (non socio comunque riconducibile alla Pol. Primavera) Pol. Primavera

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 TFT 10 DEL 14 OTTOBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 3/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Giuseppe Parrinello (non socio comunque riconducibile alla Pol. Primavera) Pol. Primavera Con nota 1096 pf12-13/GS/reg del 18 giugno 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) il sig. Giuseppe Parrinello, non socio comunque riconducibile alla Pol. Primavera, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento agli art. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., per avere sottoscritto le distinte relative alle gare del 14/10/2012 e del 12/01/2013 valevoli per il campionato regionale giovanissimi, inserendo il nominativo dell'allenatore sig. Diego Renda, non tesserato; Con la medesima nota e per quanto ascritto al sig. Parrinello è stata altresì deferita la Pol. Primavera, ex art. 4 comma 2 C.G.S. Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini memorie o documenti a discolpa. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi sei a carico del sig. Giuseppe Parrinello e dell’ammenda di € 600,00 a carico della Società. Il Tribunale Federale Territoriale, risultando in modo documentale che il sig. Giuseppe Parrinello ha commesso le violazioni contestategli in deferimento, come risulta dalle distinte di gara allegate agli atti che lo stesso ha sottoscritto, nonché dalla scheda censimento del Settore tecnico dalla quale si evince che il tecnico sig Diego Renda non risulta tesserato per la Pol. Primavera. P.Q.M. Dispone applicarsi le seguenti sanzioni: Inibizione per mesi due a carico del Sig. Giuseppe Parrinello da scontarsi a far data dal nuovo tesseramento; Ammenda di € 100,00 a carico della Pol. Primavera. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it