COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 TFT 10 DEL 14 OTTOBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 13/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Calogero Falci (Presidente dell’A.S.D. Athena) A.S.D. Athena Con nota 1033 pf13-14/GS/reg del 02 luglio 2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 TFT 10 DEL 14 OTTOBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 13/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Calogero Falci (Presidente dell’A.S.D. Athena) A.S.D. Athena Con nota 1033 pf13-14/GS/reg del 02 luglio 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) il sig. Calogero Falci, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento alla lettera b)3 delle disposizioni generali – pagina 47 – del C.U. n° 1 del 01/07/2013 del S.G.S., per avere disatteso l'obbligo per le società che partecipano al Campionato regionale giovanissimi di tesserare ed affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Con la medesima nota e per quanto ascritto al tesserato è stata altresì deferita l’A.S.D. Athena, ex art. 4 comma 1 C.G.S. Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini memorie o documenti a discolpa. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi tre a carico del tesserato e dell’ammenda di € 300,00 a carico della Società. Il Tribunale Federale Territoriale, risultando in modo documentale che la Società in questione non ha utilizzato alcun allenatore in almeno tre gare del campionato regionale giovanissimi della stagione sportiva 2013-2014, come risulta dalle distinte di gara allegate agli atti del deferimento, ritiene che le parti deferite debbano considerarsi responsabili delle violazioni loro ascritte, conseguendone le sanzioni come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni: Inibizione per mesi due a carico del Sig. Calogero Falci; Ammenda di € 150,00 a carico dell’A.S.D. Athena. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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