COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 TFT 10 DEL 14 OTTOBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 324/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig.ra AMATO STEFANIA (Presidente della POL. D. COMPRENSORIO NORMANNO all’epoca dei fatti); POL. D. COMPRENSORIO NORMANNO (oggi A.S.D. PATERNO’ 1908).

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 TFT 10 DEL 14 OTTOBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n. 324/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig.ra AMATO STEFANIA (Presidente della POL. D. COMPRENSORIO NORMANNO all’epoca dei fatti); POL. D. COMPRENSORIO NORMANNO (oggi A.S.D. PATERNO’ 1908). Con nota 6466/766 pf13-14/MS/vdb del 08/05/2014, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) le parti sopra indicate, per le seguenti violazioni: la sig. Amato Stefania, nella spiegata qualità, per la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e dell’art. 8 comma 15 C.G.S., in relazione all’art. 94 ter comma 11 N.O.I.F., per non avere ottemperato alla decisione della C.A.E. presso la L.N.D. prot. 62 del 18/12/2013 emessa all’esito del reclamo del calciatore Mondello Alberto; la società indicata a titolo di responsabilità diretta per quanto ascritto al proprio Presidente. Quanto sopra è emerso a seguito d’indagini sollecitate alla Procura Federale da parte del Presidente del Comitato Regionale Sicilia con nota del 17/02/2014, a cui era allegata la segnalazione del calciatore sig. Mondello Alberto, il quale lamentava il mancato pagamento nei termini regolamentari dell’importo riconosciutogli dalla C.A.E. con la decisione n° 62 sopra indicata. Le parti deferite, sebbene nuovamente e ritualmente convocate all’udienza dibattimentale, non sono comparse e neppure hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive o documenti a discolpa. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l’applicazione della sanzione della inibizione per mesi 12 a carico della tesserata e dell’ammenda di € 2.000,00 e punti tre di penalizzazione da scontarsi nella presente stagione sportiva a carico della società deferita. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che con nota del 10 febbraio 2014, pervenuta a questo Comitato il successivo 13 febbraio 2014, il sig. Alberto Mondello, calciatore già tesserato per il Comprensorio Normanno, segnalava che alla suddetta data la Società, per la quale era stato tesserato, non aveva ottemperato alla decisione della C.A.E. del 18/12/2013 n° 62/CAE/2013-14prot., con cui quest’ultima era stata condannata a corrispondergli l’importo di € 3.000,00.15 Comunicato Ufficiale 124 Tribunale Federale Territoriale 10 del 14 ottobre 2014 Dalla documentazione in atti risulta che la predetta decisione della C.A.E. è stata notificata alla società in data 02/01/2014 così come comprovato dalla cartolina di ritorno prodotta in atti. In ragione di quanto sopra, risulta provato l’inadempimento della società che alla data del 10 febbraio 2014 non aveva ancora corrisposto quanto dovuto al sig. Alberto Mondello. Conseguentemente i deferiti rispondono di quanto loro rispettivamente ascritto in deferimento secondo le sanzioni che seguono P. Q. M. Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’articolo 8 commi 9 e 10 C.G.S., dispone applicarsi: alla sig. Stefania Amato la sanzione della inibizione per mesi sei; alla A.S.D. Paternò 1908 (già Pol. D. Comprensorio Normanno) la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica ed € 650,00 di ammenda. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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