COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 TFT 10 DEL 14 OTTOBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 20/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Pietro DAIDONE (Presidente della A.S.D. ALCAMO) A.S.D. ALCAMO Con nota 1042pf13-14/GS/reg del 17 luglio 2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 TFT 10 DEL 14 OTTOBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 20/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Pietro DAIDONE (Presidente della A.S.D. ALCAMO) A.S.D. ALCAMO Con nota 1042pf13-14/GS/reg del 17 luglio 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) il Sig. Pietro Daidone, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento al punto 2, comma 5 del C.U. n° 89 del 07/10/2013 della L.N.D., per avere disatteso l’obbligo per le società che partecipano al campionato regionale Juniores di tesserare e affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Con la medesima nota e per quanto ascritto al predetto tesserato è stata altresì deferita la A.S.D. Alcamo, ex art. 4 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie o documenti a discolpa. All’udienza dibattimentale è comparso il sig. Zangrì Pietro in rappresentanza della A.S.D. Alcamo, il quale ha chiesto in via principale il proscioglimento della società e, in subordine, il minimo delle sanzioni in relazione al fatto che in buona fede non si è proceduto alla indicazione di un allenatore in quanto non necessario nella fase provinciale a cui la società aveva partecipato e, una volta avuto accesso alla fase regionale, ciò è materialmente sfuggito. Il rappresentante della Procura Federale ha di contro concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi sei a carico del tesserato e dell’ammenda di € 600,00 a carico della Società. Il Tribunale Federale Territoriale, osserva che emerge in modo documentale dalla lettura delle distinte ufficiali in atti che nelle due gare indicate in deferimento e valevoli per la fase regionale del campionato juniores, stagione sportiva 2013 – 2014, l’A.S.D. Alcamo non ha indicato alcun tecnico abilitato. Ne consegue la piena responsabilità delle parti deferite con riferimento alle violazioni loro ascritte e accertate. P. Q. M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: - Inibizione per mesi due a carico del Sig. Pietro DAIDONE; - Ammenda di € 150,00 a carico della A.S.D. ALCAMO. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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