COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 TFT 10 DEL 14 OTTOBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 24/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Marcello LOMBARDO (Presidente A.S.D. PARTINICAUDACE) A.S.D. PARTINICAUDACE Con nota 1075pf13-14/GS/reg del 18 luglio 2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 TFT 10 DEL 14 OTTOBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 24/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Marcello LOMBARDO (Presidente A.S.D. PARTINICAUDACE) A.S.D. PARTINICAUDACE Con nota 1075pf13-14/GS/reg del 18 luglio 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Marcello LOMBARDO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento al punto 2, comma 5 del C.U. n° 89 del 07/10/2013 della L.N.D., per avere disatteso l’obbligo per le società che partecipano al campionato regionale Juniores di tesserare e affidare la condizione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Con la medesima nota e per quanto ascritto al predetto tesserato è stata altresì deferita la A.S.D. Partinicaudace, ex art. 4 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie o documenti a discolpa, né sono comparse all’udienza fissata per il dibattimento, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo in primo luogo la modifica del deferimento, dovendosi contestare la violazione di cui all’art. 44 del Regolamento della L.N.D. per il mancato tesseramento dell’allenatore relativamente al campionato di prima categoria piuttosto che al campionato regionale juniores e chiedendo inoltre l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi quattro a carico del tesserato e dell’ammenda di € 400,00 a carico della Società. Il Tribunale Federale Territoriale, rileva che le superiori richieste di natura procedimentale non possono trovare accoglimento posto che s’intende introdurre nel procedimento un fatto costitutivo obiettivamente diverso, giuridicamente supportato da norme diverse, così comportando una “mutatio libelli” non ammessa dalle norme processualcivilistiche del nostro ordinamento giuridico a cui fa espresso richiamo il C.G.S. Circa il merito, il Tribunale Federale Territoriale osserva che dagli accertamenti effettuati emerge che la A.S.D. Partinicaudace, nella stagione sportiva 2013-2014, non ha preso parte al campionato regionale Juniores. Peraltro le due gare indicate in deferimento, come da distinte di gare allegate in atti, sono valevoli per il campionato di prima categoria, stagione sportiva 2013–2014, e pertanto non attinenti al procedimento di che trattasi. Ne consegue il proscioglimento delle parti deferite con riferimento alle violazioni loro ascritte e risultate insussistenti. P. Q. M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone prosciogliersi le parti deferite Sig. Marcello LOMBARDO e A.S.D. PARTINICAUDACE, perché il fatto non sussiste. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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