COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 TFT 10 DEL 14 OTTOBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 1/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Davide Schittino (Presidente della A.P.D. Riesi 2002) A.P.D. Riesi 2002 Con nota 1094 pf12-13/GS/reg del 15 giugno 2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 TFT 10 DEL 14 OTTOBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 1/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Davide Schittino (Presidente della A.P.D. Riesi 2002) A.P.D. Riesi 2002 Con nota 1094 pf12-13/GS/reg del 15 giugno 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) il sig. Davide Schittino, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento agli artt. 38 comma 1 e 61 comma 1 delle N.O.I.F., per avere il suddetto svolto 9 Comunicato Ufficiale 124 Tribunale Federale Territoriale 10 del 14 ottobre 2014 l'attività di allenatore della squadra, identificato con tessera di riconoscimento n° 103.179, pur non essendo all'epoca dello svolgimento delle predette gare tesserato per la società A.P.D. Riesi 2002 e per non avere presentato al Settore tecnico domanda di sospensione dall'Albo, in relazione alla natura della nuova attività. Con la medesima nota e per quanto ascritto al sig. Schittino è stata altresì deferita la A.P.D. Riesi 2002, ex art. 4 comma 1 C.G.S. Le parti deferite, debitamente convocate all'udienza dibattimentale, non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini memorie o documenti a discolpa. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi sei a carico del sig. Davide Schittino e dell’ammenda di € 600,00 a carico della Società. Il Tribunale Federale Territoriale, risultando in modo documentale che il sig. Davide Schittino ha commesso le violazioni contestategli in deferimento, come risulta dalle distinte di gara allegate agli atti nonché dalla scheda censimento del Settore tecnico, dalla quale si evince che il predetto deferito è stato tesserato quale tecnico fino alla stagione 2010/2011, P.Q.M. Dispone applicarsi le seguenti sanzioni: Inibizione per mesi due a carico del Sig. Davide Schittino; Ammenda di € 100,00 a carico della A.P.D. Riesi 2002. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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