COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 135 CSA 05 DEL 21 OTTOBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento n° 12/A A.S.D. IGEA VIRTUS BARCELLONA (ME), avverso squalifica per cinque gare a carico del calciatore GENOVESE ANTONIO – Campionato Eccellenza girone B gara Igea Virtus Barcellona/Milazzo del 05/10/2014 – C.U. 113 del 07/10/2014.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 135 CSA 05 DEL 21 OTTOBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento n° 12/A A.S.D. IGEA VIRTUS BARCELLONA (ME), avverso squalifica per cinque gare a carico del calciatore GENOVESE ANTONIO – Campionato Eccellenza girone B gara Igea Virtus Barcellona/Milazzo del 05/10/2014 – C.U. 113 del 07/10/2014. Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Igea Virtus Barcellona impugna la sanzione sopra riportata ritenendola sproporzionata in relazione all’effettivo accadimento dei fatti ed in particolare fa rilevare che il comportamento posto in essere dal proprio tesserato è stato dovuto agli sputi ed insulti provenienti dal pubblico avversario e dal comportamento tenuto da un estraneo nello spiazzo antistante gli spogliatoi, per cui chiede la riduzione, in termini più equi, della squalifica in questione. Preliminarmente la Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che ai sensi dell’art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S. i referti dell’arbitro e dei suoi assistenti fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Ciò posto, dalla lettura degli atti emerge che il sig. Genovese Antonio è stato espulso al 5° minuto del II° tempo per avere colpito un avversario con una manata al volto. Una volta avuta notificata l’espulsione lo stesso calciatore nel lasciare il terreno di giuoco assumeva un comportamento irriguardoso nei confronti del pubblico avversario accompagnando le frasi anche con gesti provocatori. Giunto nei pressi del tunnel che conduce agli spogliatoi una persona non identificata, ma certamente riconducibile alla società Milazzo, lo invitava a recedere dal suo comportamento ed a raggiungere lo spogliatoio ricevendone in risposta un violento schiaffo al volto che gli faceva volare gli occhiali e subito dopo veniva colpito con un calcio. Ciò posto, in relazione a quanto sopra, la sanzione inflitta dal Giudice di prime cure appare appena congrua in relazione al grave comportamento posto in essere dal calciatore Genovese con la conseguenza che il gravame non può trovare accoglimento. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, respinge il gravame come sopra proposto. Con addebito della tassa reclamo pari a € 130,00 non versata.
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