COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 136 TFT 11 DEL 21 OTTOBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 33/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Enrico FERRO (Presidente A.S.D. Junior Ramacca) A.S.D. JUNIOR RAMACCA Con nota 1084pf13-14/GS/reg del 7 luglio 2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 136 TFT 11 DEL 21 OTTOBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 33/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Enrico FERRO (Presidente A.S.D. Junior Ramacca) A.S.D. JUNIOR RAMACCA Con nota 1084pf13-14/GS/reg del 7 luglio 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Enrico FERRO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento al punto 2, comma 5 del C.U. n° 89 del 07/10/2013 della L.N.D., per avere disatteso l’obbligo per le società che partecipano al Campionato regionale juniores di tesserare e affidare la condizione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Con la medesima nota e per quanto ascritto al predetto tesserato è stata altresì deferita la A.S.D. JUNIOR RAMACCA, ex art. 4 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie o documenti a discolpa, né si sono presentate all’udienza dibattimentale. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi tre a carico del tesserato e dell’ammenda di € 300,00 a carico della Società. Il Tribunale Federale Territoriale osserva che dagli accertamenti effettuati emerge che la A.S.D. JUNIOR RAMACCA, nella stagione sportiva 2013-2014, non ha preso parte al campionato regionale Juniores. Peraltro le due gare indicate in deferimento, come da distinte ufficiali allegate in atti, sono valevoli per il campionato di prima categoria, stagione sportiva 2013–2014, e pertanto non attinenti al procedimento di che trattasi. Ne consegue il proscioglimento delle parti deferite con riferimento alle violazioni loro ascritte e risultate insussistenti. P. Q. M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone prosciogliersi le parti deferite Sig. Enrico FERRO e A.S.D. JUNIOR RAMACCA, perché il fatto non sussiste. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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