COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 149 CSA 06 DEL 28 OTTOBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento n° 14/A A.S.D. CEFALU’ CALCIO (PA), avverso rigetto reclamo per posizione irregolare calciatore sig. Walter Esposito – Campionato Promozione girone B Gara Castelbuono/Cefalù del 14/09/2014 – C.U. n° 119 del 10/10/2014.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 149 CSA 06 DEL 28 OTTOBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento n° 14/A A.S.D. CEFALU’ CALCIO (PA), avverso rigetto reclamo per posizione irregolare calciatore sig. Walter Esposito - Campionato Promozione girone B Gara Castelbuono/Cefalù del 14/09/2014 – C.U. n° 119 del 10/10/2014. Con reclamo ritualmente proposto l’A.S.D. Cefalù Calcio impugna la decisione sopra riportata sostenendo, così come dinanzi al giudice di prime cure, che il calciatore Walter Esposito non era regolarmente tesserato per la A.S.D. Castelbuono 1975 atteso che lo stesso risultava tesserato per la Società Castelbuonese, come da dichiarazione resa dal Presidente di quest’ultima società ed allegata ai motivi di reclamo. Nei termini di rito il Castelbuono 1975 non ha fatto pervenire memorie o documenti e, fissata l’udienza per la discussione, è comparso il rappresentante della reclamante assistito dal proprio difensore che ha insistito nei motivi. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti, preliminarmente deve dichiarare inammissibili a norma di regolamento le richieste istruttorie così come avanzate dalla A.S.D. Cefalù Calcio, mentre nel merito il reclamo risulta infondato. Infatti, per come accertato dal Giudice Sportivo Territoriale il calciatore Walter Esposito alla data della disputa della gara doveva considerarsi in posizione regolare così come risulta dalla stampa relativa alla posizione di tesseramento del medesimo, già acquisita agli atti del procedimento e trasmessa alla reclamante. Pertanto il predetto calciatore per mero errore formale era stato inserito tra i tesserati della Castelbuonese, circostanza che si rileva anche dalla dichiarazione prodotta in atti dalla reclamante, laddove si legge che “…il sottoscritto procedeva a controllare presso i propri tabulati telematici la presenza del calciatore Walter Esposito, classe 1988, mai tesserato dalla nostra società”. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rigetta il proposto reclamo. Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it