COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 149 CSA 06 DEL 28 OTTOBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento n° 16/A A.S.D. SPORT CLUB PELORITANA (ME), avverso squalifica fino al 31/03/2015 del calciatore sig. Davide La Valle. Gara campionato Calcio a 5 C2 girone C – Savio Messina / Sport Club Peloritana dell’11/10/2014 – C.U. n° 127 C524 del 15/10/2014.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 149 CSA 06 DEL 28 OTTOBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento n° 16/A A.S.D. SPORT CLUB PELORITANA (ME), avverso squalifica fino al 31/03/2015 del calciatore sig. Davide La Valle. Gara campionato Calcio a 5 C2 girone C – Savio Messina / Sport Club Peloritana dell’11/10/2014 – C.U. n° 127 C524 del 15/10/2014. Con appello ritualmente proposto l’A.S.D. Sport Club Peloritana impugna la decisione sopra riportata sostenendo che il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Territoriale è sproporzionato in relazione all’effettivo accadimento. Secondo quanto rappresentato dalla Società appellante il comportamento scorretto del calciatore verso il pubblico è stato determinato dalle continue provocazioni subite dal sig. La Valle e poi, giustamente espulso, solo per rabbia per gli insulti ricevuti e non già per l’espulsione subita ha colpito il pallone che ha colpito il direttore di gara, peraltro senza provocare alcun danno. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti, rileva preliminarmente che il rapporto del direttore di gara ai sensi dell’art. 35 n° 1 comma 1.1 fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla lettura del detto documento si evince che al 33’ del 2° tempo il calciatore in questione “scagliava il pallone al pubblico che lo prendeva in giro”, accompagnando tale gesto con minacce verbali e gesti altrettanto eloquenti, ed infine, alla vista del cartellino rosso, prendeva il pallone e lo tirava in faccia al direttore di gara “in segno di protesta nei confronti dell’espulsione”. Non trova pertanto riscontro quanto riferito dalla Società appellante circa l’involontarietà del gesto del calciatore, che appare meritevole di sanzione tuttavia da contenersi a tutto il 28 febbraio 2015, avuto riguardo al disposto di cui all’art. 19 n° 4 lettere b) e d) in relazione alla natura e gravità dei fatti commessi prima e dopo l’espulsione. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, dispone contenersi a tutto il 28 febbraio 2015 la squalifica a carico del calciatore sig. Davide La Valle. Senza addebito di tassa reclamo.
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