COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 149 CSA 06 DEL 28 OTTOBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento n° 17/A A.C.D. CITTA’ DI VITTORIA (RG), avverso ammenda di € 300,00 e squalifica fino al 12/11/2014 dell’allenatore sig. Giovanni Campanella. Campionato Eccellenza girone B – Gara Città di Rosolini / Città di Vittoria del 12/10/2014 – C.U. n° 128 del 15/10/2014.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 149 CSA 06 DEL 28 OTTOBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento n° 17/A A.C.D. CITTA’ DI VITTORIA (RG), avverso ammenda di € 300,00 e squalifica fino al 12/11/2014 dell’allenatore sig. Giovanni Campanella. Campionato Eccellenza girone B – Gara Città di Rosolini / Città di Vittoria del 12/10/2014 – C.U. n° 128 del 15/10/2014. Con appello ritualmente proposto l’A.C.D. Città di Vittoria impugna le sanzioni sopra riportate chiedendone l’annullamento o in via subordinata una riduzione in termini più equi. Preliminarmente la Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 45 comma 3 lettera b) C.G.S., l’appello relativo alla squalifica a carico dell’allenatore. Parimenti va rigettato l’appello per ciò che attiene la sanzione pecuniaria, atteso che dal referto di gara, che ai sensi dell’art. 35 commi 1 e 2 C.G.S. costituisce piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento, non trova riscontro quanto sostenuto dalla reclamante circa l’estraneità di propri tesserati e sostenitori alla rissa che ha avuto luogo al termine della gara e di cui la Società risponde a titolo oggettivo. Per quanto sopra la sanzione appare congrua in relazione a quanto accaduto. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, dichiara inammissibile l’appello relativamente alla squalifica dell’allenatore sig. Giovanni Campanella e lo respinge per il resto. Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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