COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 149 CSA 06 DEL 28 OTTOBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 19/A A.S.D. NUOVA SANCIS (PA) avverso squalifica per quattro gare dei calciatori MARTORANA Roberto e GIORDANO Maurizio Giuseppe; inibizione sino al 15/03/2015 del sig. GIORDANO Giovanni – Campionato 1^ categoria gir. A) gara Nuova Sancis/Real Unione del 12/10/2014 – C.U. 128 del 15/10/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 149 CSA 06 DEL 28 OTTOBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 19/A A.S.D. NUOVA SANCIS (PA) avverso squalifica per quattro gare dei calciatori MARTORANA Roberto e GIORDANO Maurizio Giuseppe; inibizione sino al 15/03/2015 del sig. GIORDANO Giovanni – Campionato 1^ categoria gir. A) gara Nuova Sancis/Real Unione del 12/10/2014 – C.U. 128 del 15/10/2014 La A.S.D. Nuova Sancis, in persona del suo Presidente e Legale Rappresentante, ha inoltrato rituale e tempestivo appello avverso le sanzioni in epigrafe riportate sostenendo: a) che i calciatori sanzionati hanno sì protestato con l’arbitro, a fine gara, per alcune decisioni dallo stesso adottate e ritenute errate, ma tali proteste erano solo verbali e mai minacciose, scurrili o intimidatorie; b) la sanzione a carico del dirigente sig. Giordano Giovanni è del tutto falsa in quanto il predetto dirigente si allontanava dal terreno di giuoco perché colto da un malore e quindi non presente al momento del fatto contestato; inoltre l’arbitro, scortato dal sig. Serretta Angelo non consentiva ad alcuno di avvicinare minacciosamente l’arbitro. In conclusione la ricorrente ha richiesto la riduzione delle squalifiche a carico dei calciatori Martorana Roberto e Giordano Maurizio Giuseppe nonché l’annullamento della inibizione a carico del sig. Giordano Giovanni. Il Presidente pro-tempore della ricorrente, intervenuto all’udienza dibattimentale del giorno 28/10/2014, ha sostanzialmente reiterato quanto già sottoscritto in appello, ribadendo la richiesta di proscioglimento del sig. Giordano Giovanni e di riduzione delle squalifiche a carico dei calciatori Martorana Roberto e Giordano Maurizio Giuseppe. La Commissione sportiva di appello territoriale, letti gli atti, osserva quanto segue: - A norma dell’art. 35 n° 1 comma 1.1 il rapporto dell’arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. - Dalla lettura di detto rapporto si evince che i calciatori Martorana Roberto e Giordano Maurizio Giuseppe a fine partita avvicinavano l’arbitro profferendo frasi offensive e minacciose; - che il Giordano Giovanni a fine gara entrava in campo avvicinandosi con fare minaccioso all’arbitro profferendo al suo indirizzo frasi offensive e minacciose spingendolo con forza, senza provocare dolore, cercando poi di colpirlo non riuscendo nell’intento perché fermato da alcuni calciatori; lo stesso, costretto ad allontanarsi, continuava a profferire insulti e generiche minacce. In ragione di quanto sopra le doglianze della A.S.D. Nuova Sancis non trovano riscontro alcuno dalle risultanze degli atti ufficiali di gara che, come detto, godono di fede privilegiata. Pertanto la richiesta di riduzione della sanzione a carico del sig. Giordano Giovanni non può trovare accoglimento mentre la squalifica a carico dei calciatori Martorana Roberto e Giordano Maurizio Giuseppe può essere ridimensionata come riportato in dispositivo in considerazione del fatto che i comportamenti irregolari contestati si sono limitati a vibrate proteste verbali e generiche minacce senza arrecare alcun danno fisico a danno dell’ufficiale di gara. P.Q.M. La Commissione sportiva di appello territoriale, in parziale accoglimento dell’appello inoltrato, dispone di ridurre a tre le giornate di squalifica a carico dei calciatori Martorana Roberto e Giordano Maurizio Giuseppe, confermando nel resto. Per l’effetto, senza addebito di tassa.
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