COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 150 TFT 12 DEL 28 OTTOBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimenti 309/B e 310/B DEFERIMENTI A CARICO DI: a) Sig. CUTRUFO GAETANO (presidente dell’A.S.D. Sport Club Siracusa all’epoca dei fatti) b) A.S.D. SPORT CLUB SIRACUSA ( già A.S.D. Palazzolo AC) Con note 5475/479 pf 13-14/MS/vdb e 5476/570 pf 13-14/MS/vdb entrambe del 3 aprile 2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 150 TFT 12 DEL 28 OTTOBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimenti 309/B e 310/B DEFERIMENTI A CARICO DI: a) Sig. CUTRUFO GAETANO (presidente dell'A.S.D. Sport Club Siracusa all'epoca dei fatti) b) A.S.D. SPORT CLUB SIRACUSA ( già A.S.D. Palazzolo AC) Con note 5475/479 pf 13-14/MS/vdb e 5476/570 pf 13-14/MS/vdb entrambe del 3 aprile 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale) a) il sig. CUTRUFO Gaetano n.q. di Presidente dell'A.S.D. Sport Club Siracusa, già A.S.D. AC Palazzolo, all'epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. e dell'art. 8 comma 15 C.G.S., in relazione all'art. 94 ter comma 11 N.O.I.F., per non avere ottemperato alle decisioni della Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. C.U. n. 28 del 21.11.2013 (proc. 309/B), emessa all'esito del reclamo del calciatore Liga Vincenzo e C.U. n. 61 del 18/12/2013 (proc.310/B), emessa all'esito del reclamo proposto dal calciatore Piangente Luca.; b) l'A.S.D. Sport Club Siracusa, già A.S.D. Palazzolo AC, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 C.G.S., per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente. I procedimenti in questione prendono avvio dalle segnalazioni fatte rispettivamente in data 7 gennaio 2014 e in data 14 febbraio 2014 dal legale dei calciatori Liga Vincenzo e Piangente Luca, il quale segnalava la circostanza che l'A.S.D. Sport Club Siracusa, già A.S.D. Palazzolo AC, non aveva ottemperato alle suddette decisioni della C.A.E., con cui era stato condannato a corrispondere l'importo di € 4.000,00 al calciatore Liga Vincenzo ed € 1.000,00 al calciatore Piangente Luca. Fissata la comparizione delle parti si è preliminarmente proceduto a riunire al presente procedimento il procedimento recante il n.310/B, stante l'evidente connessione sia soggettiva che oggettiva, nulla opponendo le parti. Sempre in via preliminare la Procura Federale ha prodotto le copie delle cartoline attestanti la data di notifica all'A.S.D. Sport Club Siracusa delle decisioni delle C.A.E., mentre il rappresentante dei deferiti ha prodotto le quietanze rilasciate dai calciatori. Rinviato il procedimento all'udienza del 21 ottobre 2014, su richiesta dei deferiti, la Procura Federale ha concluso chiedendo applicarsi la sanzione di anni uno a carico del Presidente, punti 3 di penalizzazione da scontarsi nella presente stagione sportiva e ammenda di € 1000,00 a carico della società. Il rappresentante dei deferiti ha, di contro, concluso chiedendo il proscioglimento delle parti per entrambi i procedimenti ed in via subordinata il minimo delle sanzioni in relazione al solo deferimento per il mancato pagamento nei termini del calciatore Liga Vincenzo essendo il ritardo dovuto ad un fatto incolpevole. Ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale osserva che con decisione pubblicata sul C.U. 28 del 21.11.2013 la C.A.E. ha condannato l'A.S.D. Sport Club Siracusa, già ASD AC Palazzolo, a corrispondere al calciatore Liga Vincenzo la somma di € 4.000,00. Detta decisione è stata regolarmente notificata all'A.S.D. Sport Club Siracusa in data 28/11/2013 (vedasi copia della cartolina di ritorno acquisita in atti), con la conseguenza che il pagamento di quanto dovuto al calciatore Liga Vincenzo doveva avvenire entro il 28 dicembre 2014 mentre lo stesso risulta avere ricevuto quanto dovutogli solo in data 24/2/2014, come da quietanza prodotta in atti. E’ pertanto evidente la violazione delle norme che impongono che le somme accertate dalla C.A.E. siano corrisposte entro trenta giorni dalla avvenuta comunicazione. Peraltro risultano prive di riscontro le dichiarazioni rese dal rappresentante dei deferiti, che ha riferito che il ritardo nel pagamento sarebbe da ascriversi al fatto che la società aveva interposto gravame alla suddetta decisione della C.A.E., indirizzandolo tuttavia per errore allo stesso organo che aveva emanato il provvedimento, con la conseguente sua inammissibilità. Così come risulta privo di alcun pregio argomentare che la notifica della C.A.E. sarebbe avvenuta al vecchio indirizzo della società, atteso che l'atto risulta essere stato ritirato dal portiere dello stabile, così come avvenuto per l’altra comunicazione della C.A.E. relativa al calciatore Piangente (la firma apposta su questo secondo documento è identica a quella apposta nella cartolina relativa al procedimento Liga) ed il relativo pagamento come si dirà appresso è avvenuto nel secondo caso tempestivamente, con la conseguenza che detta notifica, ai fini della decorrenza del termine, deve intendersi regolare avendo raggiunto lo scopo. Pertanto i deferiti devono essere riconosciuti responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto e, conseguentemente, agli stessi vanno applicate le sanzioni così come da dispositivo. La C.A.E., inoltre, con decisione pubblicata sul C.U. n.61 del 18 dicembre 2013 ha condannato l'ASD Sport Club Siracusa a corrispondere la somma di 1.000,00 al calciatore Piangente. Detta decisione è stata regolarmente notificata all'A.S.D. Sport Club Siracusa, già A.S.D. Palazzolo AC, in data 30.12.2013 (vedasi copia della cartolina di ritorno acquisita agli atti) con la conseguenza che il pagamento effettuato in data 10/01/2014, così come risultante dalla quietanza rilasciata dal calciatore Piangente Luca, risulta essere tempestivo. Peraltro questo Tribunale Federale Territoriale ritiene che le note a firma del legale dei calciatori inviate rispettivamente in data 27/1/2014 e 14/2/2014 non possano assurgere a prova dell'inadempimento, in quanto le stesse non risultano sottoscritte dalla parte che asserisce di assistere e dagli atti non risulta alcun mandato rilasciato al predetto avvocato; e ciò senza sottacere la circostanza che la prima lettera viene inviata quando ancora non era spirato il termine per il pagamento. Pertanto sotto questo profilo i deferiti devono essere prosciolti da ogni addebito. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale visto l'art. 8 commi 9 e 10 C.G.S, in relazione al procedimento 309/B (proc. 5475/479 pf 13-14/MS/vdb) dichiara i deferiti responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto e conseguentemente infligge: a) inibizione per mesi 6 (sei) al sig. Cutrufo Gaetano (Presidente dell'A.S.D. Sport. Club Siracusa all'epoca dei fatti); b) punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica da scontarsi nella presente stagione sportiva ed € 650,00 (seicentocinquanta/00) di ammenda a carico dell'A.S.D. Sport Club Siracusa a titolo di responsabilità diretta per quanto addebitato al proprio Presidente. Proscioglie i deferiti per quant'altro loro addebitato (proc. 310/B in relazione al deferimento n. 5476/570 pf 13-14/MS/vdb). La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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