COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 150 TFT 12 DEL 28 OTTOBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 38/B DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Cristian PARADISO (Presidente della U.S.D. ATLETICO GELA) U.S.D. ATLETICO GELA Con nota 824/1183 pf13-14/SS/mg del 14 agosto 2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 150 TFT 12 DEL 28 OTTOBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento n° 38/B DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Cristian PARADISO (Presidente della U.S.D. ATLETICO GELA) U.S.D. ATLETICO GELA Con nota 824/1183 pf13-14/SS/mg del 14 agosto 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Cristian PARADISO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 44 del Regolamento LND nonché all’art. 38 comma 1 del vigente Regolamento per il Settore tecnico, per avere permesso l’inserimento quale allenatore nelle distinta di gara del 29/09/2013 di un tecnico non tesserato che ha svolto la detta funzione nel campionato di Promozione della stagione sportiva 2013/2014. Con la medesima nota e per quanto ascritto al predetto tesserato ed al tecnico è stata altresì deferita la U.S.D. ATLETICO GELA, ex art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva. All’udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie o documenti a discolpa. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi due a carico del tesserato e dell’ammenda di € 400,00 a carico della Società. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che risulta “per tabulas” che il sig. Rocco Di Dio (allenatore di base - cod. 44.995) è stato inserito nella distinta di gara indicata in deferimento, svolgendo la funzione di allenatore, senza essere tesserato per la Società deferita. Ne consegue la piena responsabilità delle parti deferite con riferimento alle violazioni loro ascritte e accertate. Le sanzioni seguono come in dispositivo. P. Q. M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: - Inibizione per mesi uno a carico del Sig. Cristian PARADISO (in prosecuzione alle sanzioni già irrogate (proc. 14/B – C.U. 124 TFT 10 del 14/10/2014 e proc. 15/B – C.U. 136 TFT 11 del 21/10/2014); - Ammenda di € 150,00 a carico della U.S.D. ATLETICO GELA. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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