COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 159 CSA 07 DEL 04 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 11/A A.S.D. MEGARA CLUB AUGUSTA 2008 (SR), avverso ripetizione gara – Campionato 1^ categoria girone G – Gara Megara Club Augusta 2008 / Sporting Eubea del 27/09/2014 – C.U. n° 119 del 10/10/2014.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 159 CSA 07 DEL 04 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 11/A A.S.D. MEGARA CLUB AUGUSTA 2008 (SR), avverso ripetizione gara - Campionato 1^ categoria girone G – Gara Megara Club Augusta 2008 / Sporting Eubea del 27/09/2014 – C.U. n° 119 del 10/10/2014. Con reclamo ritualmente proposto l’A.S.D. Megara Club Augusta 2008 impugna la decisione in epigrafe riportata, sostenendo che l’intervenuta variazione delle maglie è stata debitamente annotata nella distinta di gara della consorella la quale, in maniera capziosa, avrebbe allegato al proprio reclamo una terza copia della distinta (copia per l’arbitro), di cui ne sarebbe venuta impropriamente in possesso e che comunque non sarebbe stata violata alcuna normativa tale da determinare la ripetizione della gara. Resiste depositando memorie lo A.S.D. Sporting Eubea, lamentando preliminarmente di avere ricevuto dalla consorella solo una busta contenente dei fogli bianchi, ragion per cui questa Corte, su espressa richiesta di quest’ultima ha provveduto a trasmettere copia degli atti ed a rimetterla in termini. Nel merito chiede il rigetto del reclamo di controparte ritenendolo infondato atteso che la mancata correzione della distinta non avrebbe consentito di sapere chi effettivamente ha partecipato alla gara con grave pregiudizio. All’udienza odierna, benché regolarmente citata, nessuno è comparso per la resistente. La Corte Sportiva di Appello Territoriale acquisito supplemento di referto da parte del direttore di gara, rileva quanto segue. Prima dell’inizio della gara la Società A.S.D. Megara Club Augusta 2008 ha proceduto ad una rettifica della distinta di gara già consegnata all’arbitro e più precisamente il calciatore Massa Daniele, indicato con la maglia n° 6, assumeva la maglia n° 13, mentre il calciatore Conti Andrea, indicato con la maglia n° 13, assumeva la maglia n° 6, divenendo così titolare. Entrambi i calciatori sono stati identificati regolarmente dall’arbitro prima dell’inizio della gara. Il direttore di gara ha dichiarato di avere per errore consegnato alla Sporting Eubea la distinta “copia per l’arbitro”, dove non erano leggibili le variazioni apportate dalla A.S.D. Megara Club Augusta 2008, aggiungendo però testualmente nel suo supplemento che “il dirigente accompagnatore della A.S.D. Sporting Eubea era comunque consapevole delle variazioni fatte nella distinta della A.S.D. Megara Club Augusta 2008”. E’ bene precisare, come in altre occasioni da parte di questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, che gli elenchi nominativi dei calciatori, componenti le squadre, hanno un valore determinante ai fini del diritto di partecipare alla gara nonché ai fini dell’identificazione dei calciatori. Orbene questa Corte non ritiene così come ha fatto il Giudice di prime cure, facendo uso dei poteri attribuitigli dal C.G.S., che la lamentata violazione si possa configurare come una violazione tecnica ai sensi dell’art. 17 comma 4 C.G.S., in quanto i due calciatori suindicati risultavano regolarmente iscritti nella distinta consegnata all’arbitro, che li aveva preventivamente identificati ed avevano entrambi diritto a partecipare alla gara, fatti in realtà non contestati dallo A.S.D. Sporting Eubea nel proposto reclamo. Infatti, secondo la costante giurisprudenza federale (cfr. CDT Sicilia 22/10/2013 C.U. 138/CDT11, CGF 20/06/2008 C.U. 228, CDT Veneto 12/10/2011 C.U. 28 e CDT Sicilia 19/02/2009 C.U. 246) dalla quale questa Corte non intende discostarsi, quanto accaduto va qualificato come un inadempimento formale punito ai sensi dell’art. 17 comma 6 C.G.S., a maggior ragione alla stregua di quanto precisato dal Direttore di gara. Pertanto il reclamo deve trovare accoglimento, ma nel contempo alla reclamante devono essere applicate le sanzioni di cui all’art. 17 comma 6 C.G.S. da estendersi al dirigente accompagnatore, così come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del reclamo come sopra proposto annulla la decisione impugnata, ripristinando il risultato conseguito in campo. Visto l’art. 17 comma 6 del C.G.S. applica alla A.S.D. Megara Club Augusta 2008 la sanzione dell’ammenda di € 260,00 e la sanzione della inibizione per mesi uno al dirigente accompagnatore sig. Roy Ferreri. Senza addebito di tassa.
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