COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 159 CSA 07 DEL 04 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 23/A A.S.D. REAL UNIONE (AG) avverso squalifica 6 giornate al calciatore Turturici Salvatore – Campionato Prima Categoria girone A gara A.S.D. Real Unione/M.F. Strasatti del 19/10/14 – Comunicato Ufficiale n. 140 del 22.10.14

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 159 CSA 07 DEL 04 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 23/A A.S.D. REAL UNIONE (AG) avverso squalifica 6 giornate al calciatore Turturici Salvatore – Campionato Prima Categoria girone A gara A.S.D. Real Unione/M.F. Strasatti del 19/10/14 – Comunicato Ufficiale n. 140 del 22.10.14 La Società A.S.D. Real Unione ha inoltrato rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale adducendo che risulta poco credibile la descrizione dell’episodio fatta dall’arbitro nel suo referto, considerato anche che il risultato finale della gara in questione è stato di 2-0 in favore della A.S.D. Real Unione e venendo pertanto a mancare un fondato motivo di protesta. Evidenzia inoltre che potrebbe esserci stato anche uno scambio di persona nell’individuazione dell’autore del fatto ritenendo pertanto ingiusta e in subordine sproporzionata la sanzione applicata al proprio calciatore Turturici Salvatore. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell’arbitro costituisce prova privilegiata in ordine ai fatti di gara. In particolare dalla lettura dello stesso si evince inequivocabilmente che al termine della gara in questione il calciatore n. 10 Turturici Salvatore (A.S.D. Real Unione) si avvicinava all’arbitro con fare minaccioso, ingiurioso e irriguardoso lamentando di aver subito un torto concretizzatosi nell’espulsione durante la gara di un suo compagno di squadra; tentava altresì di aggredire e colpire l'arbitro non riuscendo nell'intento a seguito dell’intervento dell’assistente di parte. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale appare congrua e ben proporzionata rispetto agli accadimenti così come descritti dall’arbitro nel suo rapporto e il fatto che comunque non vi sia stato alcun contatto fisico tra il Turturici e l’arbitro grazie al pronto intervento di un tesserato della Società A.S.D. Real Unione non può neanche considerarsi una circostanza attenuante. L’art. 62 comma 1 N.O.I.F. infatti prevede che sia un dovere delle Società tutelare gli ufficiali di gara prima, durante e dopo lo svolgimento della gara. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e conferma la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale. Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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