COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 159 CSA 07 DEL 04 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 34/A A.S.D. ATLETICO CORLEONE avverso punizione perdita gara, ammenda di € 300,00, squalifica per due gare a carico del calciatore sig. Cardella Mariano e inibizione a carico del dirigente sig. Paternostro Placido fino al 31.10.2014 – Campionato 1^ Cat. Gir. “A Gara A.S.D. Equipe Comprensorio Palermo/A.S.D. Atletico Corleone del 12 ottobre 2014 – C.U. 128 del 15/10/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 159 CSA 07 DEL 04 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 34/A A.S.D. ATLETICO CORLEONE avverso punizione perdita gara, ammenda di € 300,00, squalifica per due gare a carico del calciatore sig. Cardella Mariano e inibizione a carico del dirigente sig. Paternostro Placido fino al 31.10.2014 - Campionato 1^ Cat. Gir. “A Gara A.S.D. Equipe Comprensorio Palermo/A.S.D. Atletico Corleone del 12 ottobre 2014 - C.U. 128 del 15/10/2014 Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. Atletico Corleone ha impugnato la decisione in epigrafe riportata ritenendo che le statuizioni del Giudice Territoriale siano errate sia in fatto sia in diritto. In buona sintesi la reclamante sostiene che la sospensione della gara debba essere addebitata esclusivamente alla società ospitante A.S.D. Equipe Comprensorio Palermo ed in particolare al comportamento violento posto in essere dal responsabile al servizio d’ordine che ha preso di forza un calciatore della reclamante, rimasto infortunato a seguito ad un contrasto di gioco, e lo ha trascinato fuori dal campo così determinando l’intervento dei propri tesserati in difesa del proprio compagno. Sostiene sempre la reclamante che quanto descritto può essere provato attraverso le immagini televisive riprese dall’emittente “Telejato” che ha registrato la gara ed attraverso l’audizione del “commissario di campo” per cui chiede la revoca di tutti i provvedimenti assunti a suo carico e, conseguentemente, che venga assegnata gara perduta alla società A.S.D. Equipe Comprensorio Palermo in quanto unica responsabile degli incidenti che hanno portato alla sospensione della gara. In via del tutto subordinata la reclamante chiede che venga disposta la ripetizione della gara non ricorrendone i presupposti per la sua sospensione. Fissata l’udienza di discussione odierna è comparso il rappresentante della reclamante, che ne aveva fatto espressa richiesta in sede di gravame, il quale ha insistito nei dedotti motivi mentre nulla è pervenuto, nei termini da parte della resistente. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente ai sensi dell’art. 45 comma 3 lett. a) e b) del C.G.S., rileva che il gravame così come proposto è inammissibile per ciò che attiene alla squalifica a carico del calciatore Cardella Mariano ed alla inibizione a carico del dirigente sig. Paternostro Placido. Parimenti inammissibili risultano le richieste istruttorie formulate con l’atto di gravame atteso che il giudizio disciplinare si base unicamente sugli atti ufficiali di gara che ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. fanno piena prova in ordine ai comportamenti dei tesserati e del pubblico. Peraltro da accertamenti esperiti presso il Comitato Regionale Sicilia non risulta, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, essere stato designato alcun commissario di campo. Probabilmente trattasi dell’osservatore arbitrale che ha altre funzioni e la sua relazione non ha valore probatorio nel presente procedimento. Nel merito non appare esservi dubbio che l’elemento scatenante gli incidenti sia stato il comportamento del sig. Ippedico Matteo, tesserato per l’Equipe Comprensorio Palermo, ma è pur vero che i tesserati della reclamante hanno partecipato attivamente alla rissa seppur non individuati singolarmente dal direttore di gara. Sul punto giova ricordare che come più volte ribadito da questa Corte (che segue l’insegnamento della giurisprudenza penale) ricorre una rissa ogni qualvolta vengono posti in essere comportamenti violenti in danno degli uni contro gli altri indipendentemente dal fatto di chi sia l’aggressore o l’aggredito, con la conseguenza che entrambe le Società debbono rispondere della sospensione anticipata della gara. Decisione questa che deve essere condivisa atteso che nonostante le espulsioni comminate dall’arbitro e l’invito rivolto da questi ai due capitani non si riusciva a riportare l’ordine sul terreno di gioco e tutto ciò aggravato anche dal comportamento del pubblico che ha posto in essere un tentativo di invasione di campo. Di contro può trovare parziale accoglimento il capo del gravame relativo alla sanzione pecuniaria atteso che la stessa deve essere rideterminata in termini più equi in relazione alla imputazione delle singole responsabilità, ferma restando, comunque, la responsabilità oggettiva della società per i fatti addebitati ai propri tesserati. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile l’appello relativamente alla squalifica del calciatore Cardella Mariano e all’inibizione del dirigente sig. Paternostro Placido. In parziale accoglimento dello stesso ridetermina in € 150,00 l’ammenda a carico dell’A.S.D. Atletico Corleone e rigetta per il resto. Per l’effetto senza addebito di tassa reclamo.
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