COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 160 TFT 13 DEL 04 NOVEMBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 30/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Vincenzo ERRANTE (Presidente A.S.D. BORGATE TERRENOVE) A.S.D. BORGATE TERRENOVE

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 160 TFT 13 DEL 04 NOVEMBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 30/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Vincenzo ERRANTE (Presidente A.S.D. BORGATE TERRENOVE) A.S.D. BORGATE TERRENOVE Con nota 1081pf13-14/GS/reg dell’11 luglio 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Vincenzo Errante, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento al punto 2, comma 5 del C.U. n° 89 del 07/10/2013 della L.N.D., per avere disatteso l’obbligo per le società che partecipano al campionato regionale Juniores di tesserare e affidare la condizione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Con la medesima nota e per quanto ascritto al predetto tesserato è stata altresì deferita la A.S.D. Borgata Terrenove, ex art. 4 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta. Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie o documenti a discolpa, né sono comparse all’udienza da ultimo fissata in data odierna per il dibattimento, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo in primo luogo la modifica del deferimento, dovendosi contestare la violazione di cui all’art. 44 del Regolamento della L.N.D. per il mancato tesseramento dell’allenatore relativamente al campionato di prima categoria piuttosto che al campionato regionale juniores e chiedendo inoltre l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi sei a carico del tesserato e dell’ammenda di € 400,00 a carico della Società. Il Tribunale Federale Territoriale, rileva che le superiori richieste di natura procedimentale non possono trovare accoglimento posto che s’intende introdurre nel procedimento un fatto costitutivo obiettivamente diverso, giuridicamente supportato da norme diverse, così comportando una “mutatio libelli” non ammessa dalle norme processual-civilistiche del nostro ordinamento giuridico a cui fa espresso richiamo il C.G.S. Nel merito, il Tribunale Federale Territoriale osserva che la documentazione probatoria prodotta dalla Procura Federale (distinte di gara) non si riferisce al campionato regionale Juniores, bensì a gare che la A.S.D. Borgate Terrenove ha disputato nella stagione sportiva 2013-2014 in prima categoria, rimanendo così sfornita di prova la domanda introduttiva del presente giudizio. Ne consegue il proscioglimento delle parti deferite con riferimento alle violazioni loro ascritte. P. Q. M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone prosciogliersi le parti deferite Sig. Vincenzo ERRANTE e A.S.D. BORGATE TERRENOVE. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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