COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 160 TFT 13 DEL 04 NOVEMBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 43/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Giorgio GIALLOMBARDO (Presidente della A.S.D. Zero91) A.S.D. ZERO91

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 160 TFT 13 DEL 04 NOVEMBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 43/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Giorgio GIALLOMBARDO (Presidente della A.S.D. Zero91) A.S.D. ZERO91 Con nota 827/1187pf13-14/SS/vdb del 14 agosto 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Giorgio GIALLOMBARDO, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all’art. 44 del regolamento della LND, nonchè all’art. 38 comma 1 del vigente Regolamento per il Settore tecnico, per avere permesso l’inserimento nelle distinte di gara quale allenatore di un tecnico non tesserato che ha svolto la detta funzione in almeno 4 gare disputate dalla A.S.D. ZERO91 nel campionato di calcio a 5 C2 stagione sportiva 2013/2014. Con la medesima nota e per quanto ascritto al tesserato ed al tecnico la predetta Società è stata deferita ex art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva. All’udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi sei a carico del tesserato e dell’ammenda di € 400,00 a carico della Società. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che risulta “per tabulas” che il sig. Salvatore Lo Piccolo (allenatore di base - cod. 30.169) è stato inserito nelle n° 4 distinte di gara meglio indicate in deferimento, svolgendo la funzione di allenatore, senza essere tesserato per la Società deferita. Ne consegue la piena responsabilità delle parti deferite con riferimento alle violazioni loro ascritte e accertate. Le sanzioni seguono come in dispositivo. P. Q. M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: - Inibizione per mesi due a carico del Sig. Giorgio GIALLOMBARDO; - Ammenda di € 400,00 a carico della A.S.D. ZERO91. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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