COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 160 TFT 13 DEL 04 NOVEMBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 44/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Matteo ARENA (Presidente della A.S.C.D. Stella Nascente) A.S.C.D. STELLA NASCENTE

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 160 TFT 13 DEL 04 NOVEMBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 44/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Matteo ARENA (Presidente della A.S.C.D. Stella Nascente) A.S.C.D. STELLA NASCENTE Con nota 831/1188pf13-14/SS/vdb del 14 agosto 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Matteo ARENA, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 38 comma 1 e 36 comma 1 del vigente Regolamento per il Settore tecnico e all’art. 44 comma 1 del regolamento della LND, per avere permesso l’inserimento nelle distinte di gara quale allenatore di un tecnico non tesserato come tale bensì come Segretario della Società, sprovvisto della necessaria sospensiva rilasciata dall’albo del Settore tecnico e che ha svolto la detta funzione di allenatore in almeno 4 gare disputate dalla A.S.C.D. STELLA NASCENTE nel campionato di allievi provinciali stagione sportiva 2013/2014. Con la medesima nota e per quanto ascritto al tesserato ed al tecnico la predetta Società è stata deferita ex art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva. All’udienza dibattimentale le parti deferite sono comparse ed hanno chiesto il proscioglimento o, in subordine, l’applicazione del minimo della pena sostenendo di avere ritenuto, in buona fede, che nel campionato in questione non fosse necessario disporre di un tecnico tesserato. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi sei a carico del tesserato e dell’ammenda di € 400,00 a carico della Società. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che risulta “per tabulas” che il sig. Alfredo Femiano (allenatore di base - cod. 111.348) è stato inserito nelle n° 4 distinte di gara meglio indicate in deferimento, svoltesi nei mesi di febbraio e marzo 2014, svolgendo la funzione di allenatore, senza essere tesserato come tale per la Società deferita ma come Segretario, comunque sprovvisto della necessaria sospensiva rilasciata dall’albo del Settore tecnico. Il tesseramento come tecnico è poi intervenuto in data 09/06/2014. Ne consegue la piena responsabilità delle parti deferite con riferimento alle violazioni loro ascritte e accertate. Le sanzioni seguono come in dispositivo. P. Q. M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: - Inibizione per mesi due a carico del Sig. Matteo ARENA; - Ammenda di € 200,00 a carico della A.S.C.D. STELLA NASCENTE. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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