COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 160 TFT 13 DEL 04 NOVEMBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 45/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Antonino SCIACCA (Presidente della A.S.D. Calatabiano G.S.C.) A.S.D. CALATABIANO G.S.C.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 160 TFT 13 DEL 04 NOVEMBRE 2014 Delibere del Tribunale Federale Territoriale Procedimento 45/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. Antonino SCIACCA (Presidente della A.S.D. Calatabiano G.S.C.) A.S.D. CALATABIANO G.S.C. Con nota 807/1192pf13-14/SS/vdb del 13 agosto 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Antonino SCIACCA, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 38 comma 1 e 36 comma 1 del vigente Regolamento per il Settore tecnico e all’art. 44 comma 1 del regolamento della LND, per avere permesso l’inserimento nelle distinte di gara quale Collaboratore di un tecnico non tesserato come tale e sprovvisto della necessaria sospensiva rilasciata dall’albo del Settore tecnico, che ha svolto la detta funzione di collaboratore in almeno 4 gare disputate dalla A.S.D. CALATABIANO G.S.C. nel campionato di 1^ categoria stagione sportiva 2013/2014. Con la medesima nota e per quanto ascritto al tesserato ed al tecnico la predetta Società è stata deferita ex art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva. All’udienza dibattimentale le parti deferite sono comparse chiedendo clemenza essendosi trattato di un errore involontario. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione dell’inibizione per mesi cinque a carico del tesserato e dell’ammenda di € 300,00 a carico della Società. Il Tribunale Federale Territoriale rileva che risulta “per tabulas” che il sig. Graziano Peri (allenatore di base - cod. 112.412) pur avendo richiesto il tesseramento quale tecnico per la Società in questione, non ratificato, è stato inserito come collaboratore nelle n° 4 distinte di gara meglio indicate in deferimento, svolgendo tale funzione sprovvisto della necessaria sospensiva rilasciata dall’albo del Settore tecnico. Ne consegue la piena responsabilità delle parti deferite con riferimento alle violazioni loro ascritte e accertate. Le sanzioni seguono come in dispositivo. P. Q. M. Il Tribunale Federale Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni: - Inibizione per mesi due a carico del Sig. Antonino SCIACCA; - Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. CALATABIANO G.S.C. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.
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