COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 172 CSA 08 DEL 11 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 07/A A.S.D. CASTEL DI IUDICA (CT) avverso assegnazione gara persa per 0-3; ammenda di € 300,00; inibizione fino al 30 novembre 2014 dei dirigenti CUTRONA Vittorio, FERRARA Carmelo, CIGNA Francesco e dell’allenatore FICHERA Marco; squalifica per tre gare dei calciatori ABBATE Francesco, CUTRONA Salvatore, DI BENEDETTO Massimo, DONATO Antonino, GENNARO Leonardo, OLIVERI Pietro, SAMPIERI Salvatore, VICINO Nicola – gara campionato 1^ categoria Castel di Judica/Dagata del 5/10/2014 – C.U. 113 del 07/10/2014.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 172 CSA 08 DEL 11 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 07/A A.S.D. CASTEL DI IUDICA (CT) avverso assegnazione gara persa per 0-3; ammenda di € 300,00; inibizione fino al 30 novembre 2014 dei dirigenti CUTRONA Vittorio, FERRARA Carmelo, CIGNA Francesco e dell’allenatore FICHERA Marco; squalifica per tre gare dei calciatori ABBATE Francesco, CUTRONA Salvatore, DI BENEDETTO Massimo, DONATO Antonino, GENNARO Leonardo, OLIVERI Pietro, SAMPIERI Salvatore, VICINO Nicola – gara campionato 1^ categoria Castel di Judica/Dagata del 5/10/2014 – C.U. 113 del 07/10/2014. Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Castel di Judica chiede la revisione o la riforma “in melius” di tutti i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale in relazione alla gara in epigrafe indicata. Sostiene infatti che la ricostruzione operata dal direttore di gara “è talmente lacunosa e ripetitiva da risultare palesemente falsa per quanto attiene al comportamento dei tesserati della A.S.D. Castel di Judica ed omissiva riguardo la condotta di quelli della A.S.D. Dagata”, evidenziando inoltre che, vincendo per 1-0, “non aveva alcun interesse ad una fine anticipata” della gara. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, sentito il difensore della reclamante che ne aveva fatta specifica richiesta, all’udienza del 21/10/2014, ha disposto l’audizione del direttore di gara. All’udienza odierna è comparso il difensore della reclamante nonché il sig. Cutrona Vittorio a titolo personale. Quest’ultimo ha rappresentato di non avere partecipato ad alcuna rissa né di essere stato aggredito da alcuno. Allo stesso modo ha riferito che i suoi tesserati sono stati oggetto di aggressione da parte dei tesserati della A.S.D. Dagata. Il sig. Cutrona sostiene, inoltre, che il direttore di gara avrebbe omesso di refertare la circostanza di essere stato anch’egli oggetto di proteste da parte dei tesserati della A.S.D. Dagata, tant’è che quest’ultimo ha potuto raggiungere indenne lo spogliatoio grazie alla protezione dei tesserati della A.S.D. Castel di Judica. Nella circostanza, il n.1 Sampieri Salvatore sarebbe stato colpito con un pugno al labbro. Così come lo stesso direttore di gara avrebbe omesso di refertare che prima di raggiungere lo spogliatoio ha sostato, a titolo precauzionale, nello spogliatoio della A.S.D. Castel di Judica per qualche minuto. Di contro il direttore di gara, in sede di audizione, ha puntualmente confermato il referto, nel quale è stata evidenziata l’assenza del servizio di ordine pubblico a carico della società ospitante, ed ha affermato che i tesserati della A.S.D. Castel di Judica, da lui individuati, non solo si sono difesi dalla aggressione subita, ma hanno anche assunto a loro volta un comportamento aggressivo in danno degli avversari. L’arbitro ha altresì confermato che una volta dato il triplice fischio, con cui ha determinato l’anticipata fine dell’incontro, ha potuto raggiungere senza alcun incidente il proprio spogliatoio, ed ha negato di avere sostato, per qualche minuto, nello spogliatoio della A.S.D. Castel di Judica. Lo stesso, infine, ha riferito di avere lasciato l’impianto di gara tranquillamente seppure scortato fino alla sua autovettura dalla Polizia Municipale nelle more intervenuta. Appare pertanto evidente che si sia trattato di una rissa, che l’arbitro ha temporalmente delimitato in circa 15 minuti, con la conseguenza che di tali comportamenti devono rispondere entrambe le società come da costante giurisprudenza. In ragione di quanto sopra l’appello risulta infondato; le sanzioni così come irrogate dal Giudice di prime cure appaiono congrue e non suscettibili di alcuna riduzione. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello e, per l’effetto, dispone altresì l’addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00=
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