COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 172 CSA 08 DEL 11 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 13/A A.S.D. EQUIPE COMPRENSORIO PALERMO (PA) avverso sanzioni varie – gara Campionato Prima categoria girone “A“ Equipe Comprensorio Palermo/Atletico Corleone del 12 ottobre 2014 L’A.S.D

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 172 CSA 08 DEL 11 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 13/A A.S.D. EQUIPE COMPRENSORIO PALERMO (PA) avverso sanzioni varie – gara Campionato Prima categoria girone “A“ Equipe Comprensorio Palermo/Atletico Corleone del 12 ottobre 2014 L'A.S.D. Equipe Comprensorio Palermo, dopo avere depositato istanza di richiesta copia atti, non ha fatto pervenire nei termini di cui all'art. 45 comma 4 C.G.S. le motivazioni del preannunciato reclamo. In ragione di quanto sopra il preannunciato gravame deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 comma 8, 33 comma 6 2°cpv. e 45 comma 4 C.G.S. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il reclamo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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