COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 172 CSA 08 DEL 11 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 24/A Pol. LIBERTAS CATANIA NUOVA (CT) avverso perdita gara per 0–3, ammenda di € 250,00 squalifica per tre gare calciatori Di Martino Valerio Fabiano, Cassone Federico, Cuciuffo Lorenzo, Leone Mirko Javier – gara Campionato Allievi Regionali Gir. “E” Real Xiridia/Libertas Catania Nuova del 19 ottobre 2014 – C.U. 142/sgs 27 del 23/10/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 172 CSA 08 DEL 11 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 24/A Pol. LIBERTAS CATANIA NUOVA (CT) avverso perdita gara per 0–3, ammenda di € 250,00 squalifica per tre gare calciatori Di Martino Valerio Fabiano, Cassone Federico, Cuciuffo Lorenzo, Leone Mirko Javier – gara Campionato Allievi Regionali Gir. “E” Real Xiridia/Libertas Catania Nuova del 19 ottobre 2014 – C.U. 142/sgs 27 del 23/10/2014 Con rituale e tempestivo appello la Pol. Libertas Catania Nuova ha impugnato la decisione in epigrafe riportata sostenendo che la responsabilità di quanto accaduto è da addebitare al comportamento del calciatore Bramante, tesserato per l’A.S.D. Real Xiridia. L’appellante sostiene inoltre che non vi erano le condizioni per la sospensione della gara, per cui chiede in via principale che le venga assegnata gara vinta per 0–3 e conseguentemente che vengano annullate o comunque ridotte in termini più eque le restanti sanzioni poste a carico della società e dei suoi tesserati. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva preliminarmente che il proposto reclamo, per ciò che attiene il risultato della gara, è inammissibile ai sensi dell’art. 46 comma 5 C.G.S. non risultando allegato al reclamo l’attestazione dell’invio dei motivi alla controparte. Inoltre il reclamo risulta parimenti inammissibile per le altre sanzioni prese a carico della società e dei suoi tesserati ai sensi del combinato disposto degli artt 33 comma 6 e 36 comma 2 C.G.S. risultando privo di qualsiasi motivazione. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.
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