COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 172 CSA 08 DEL 11 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 27/A A.S.D. BORGATE TERRENOVE (TP) avverso perdita gara per 0-3 – gara Campionato Promozione Gir. “A” Borgata Terrenove/Audace Partinico Borgetto del 18 ottobre 2014 – C.U. 138 del 21/10/2014

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 172 CSA 08 DEL 11 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 27/A A.S.D. BORGATE TERRENOVE (TP) avverso perdita gara per 0-3 - gara Campionato Promozione Gir. “A” Borgata Terrenove/Audace Partinico Borgetto del 18 ottobre 2014 – C.U. 138 del 21/10/2014 Con rituale e tempestivo appello l’A.S.D. Borgata Terrenove ha impugnato la decisione in epigrafe riportata sostenendo che il direttore di gara sarebbe incorso in un errore materiale nell’indicare quale sostituto del calciatore n. 3 Tuccio Emanuele il n. 15 Genovese Antonino, in quanto in campo in realtà sarebbe entrato il n. 13 Patti Giuseppe (classe 1997), per cui non vi sarebbe stata alcuna violazione della normativa relativa all’obbligo di utilizzazione dei calciatori “Juniores”. Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della reclamante all’udienza odierna. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che in base agli atti ufficiali di gara risulta in maniera inequivocabile che al 24’ del 2° t. il n. 3 Tuccio Emanuele (classe 1996) è stato sostituito dal n. 15 Genovese Antonino (classe 1992). Quanto sopra è peraltro comprovato dall’avvenuta sottoscrizione da parte del Dirigente accompagnatore della Soc. Borgate Terrenove del modulo compilato dall’arbitro al termine della gara, dov’è riportata la suddetta sostituzione. Conseguentemente l’impugnazione non può trovare accoglimento. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it