COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 172 CSA 08 DEL 11 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 30/A A.S.D. JUVENILIA (TP), avverso squalifica per 3 gare calciatore sig. Davide ABBATE – Gara del campionato allievi regionali, Adrasto Mezzojuso/Juvenilia del 26/10/2014 – C.U. N° 148 SGS 29 del 28/10/2014.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 172 CSA 08 DEL 11 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 30/A A.S.D. JUVENILIA (TP), avverso squalifica per 3 gare calciatore sig. Davide ABBATE - Gara del campionato allievi regionali, Adrasto Mezzojuso/Juvenilia del 26/10/2014 - C.U. N° 148 SGS 29 del 28/10/2014. Con tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale l‘A.S.D. Juvenilia, in persona del Segretario con delega di rappresentanza, chiede la riduzione della squalifica a carico del calciatore sopra indicato, da commisurare alla reale entità di quanto commesso. A tal proposito evidenzia come il calciatore in questione si sia limitato ad un accenno di reazione, per un colpo subito, che non ha prodotto alcuna conseguenza in danno dell’avversario. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, osserva quanto segue: Il rapporto del Direttore di gara, com’è noto, costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati ai sensi dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 del C.G.S. Dalla lettura di detto documento si evince che al 40° del 2° tempo il calciatore Davide Abbate è stato espulso “per avere colpito con un pugno alla schiena un calciatore avversario”. Per quanto sopra, e non emergendo dagli atti ufficiali circostanze attenuanti, la sanzione irrogata non appare passibile di riduzione, ostandovi il disposto dell’art. 19 n° 4 lettera b) C.G.S., che indica in tre giornate di gara la squalifica da applicarsi all’autore di condotta violenta nei confronti di calciatori. P.Q.M. La Corte Sportiva di Appello Territoriale dispone respingersi l’appello come sopra proposto. Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).
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