COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 172 CSA 08 DEL 11 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 36/A A.S.D. CITTA’ DI SAN FILIPPO DEL MELA (ME) avverso punizione sportiva perdita gara – gara Campionato Promozione Gir. “C” Troina/San Filippo del Mela del 21 settembre 2014 – C.U. 119 del 10/10/2014.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 172 CSA 08 DEL 11 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 36/A A.S.D. CITTA' DI SAN FILIPPO DEL MELA (ME) avverso punizione sportiva perdita gara – gara Campionato Promozione Gir. “C” Troina/San Filippo del Mela del 21 settembre 2014 – C.U. 119 del 10/10/2014. Con appello depositato presso questo Comitato in data 5 novembre 2014 la A.S.D. Città di San Filippo del Mela impugna la decisione in epigrafe riportata.La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente, ai sensi dell’art. 46 comma 4 C.G.S., rileva che il presente appello è inammissibile per essere stato proposto oltre il termine di sette giorni dalla pubblicazione del comunicato ufficiale. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile l’appello. Per l’effetto dispone di addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00). Procedimento 41/A A.S.D. MISTERBIANCO (CT) avverso squalifica per 3 gare del calciatore sig. Simone Tribulato – gara Campionato Allievi regionali girone “E” Atletico Avola/Misterbianco del 25 ottobre 2014. – C.U. N° 148/SGS 29 del 28/10/2014. Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. Misterbianco impugna la decisione in epigrafe riportata. Nel merito sostiene che la sanzione così come inflitta è spropositata rispetto all'accadimento atteso che il calciatore è stato espulso per doppia ammonizione e che la reazione nei confronti del direttore di gara è stata determinata da un momento di stizza in relazione alla provocazione subita da parte di un avversario. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. il rapporto di gara fa piena prova dei comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara. Dalla lettura del predetto atto si rileva che il calciatore in questione è stato espulso per doppia ammonizione e che dopo la notifica del provvedimento ha solo apostrofato con un termine ingiurioso il direttore di gara. In ragione di quanto l'appello deve trovare parziale accoglimento dovendosi rideterminare la sanzione in termini più equi, come da dispositivo. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento dell'appello ridetermina in due giornate di gara la squalifica a carico del calciatore sig. Simone Tribulato. Senza addebito di tassa reclamo.
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