COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 187 CSA 09 DEL 18 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 32/A A.S.D. Arcobaleno Ispica (RG) avverso decisione Giudice Sportivo Territoriale di assegnazione gara persa 0-3 per rinuncia, penalizzazione punti 1 in classifica e applicazione ammenda € 250 (prima rinuncia) – gara 1^ categoria Girone H) A.S.D. Marina di Ragusa/A.S.D. Arcobaleno Ispica del 5.10.14 – Comunicato Ufficiale n. 140 del 22/10/14

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 187 CSA 09 DEL 18 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 32/A A.S.D. Arcobaleno Ispica (RG) avverso decisione Giudice Sportivo Territoriale di assegnazione gara persa 0-3 per rinuncia, penalizzazione punti 1 in classifica e applicazione ammenda € 250 (prima rinuncia) – gara 1^ categoria Girone H) A.S.D. Marina di Ragusa/A.S.D. Arcobaleno Ispica del 5.10.14 – Comunicato Ufficiale n. 140 del 22/10/14 La Società A.S.D. Arcobaleno Ispica ha inoltrato rituale e tempestivo reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale indicata in epigrafe. In particolare la reclamante invoca la declaratoria di sussistenza della causa di forza maggiore ai sensi dell’art. 55 N.O.I.F. chiedendo per l’effetto la disputa della gara in questione. Precisa che non si è trattato di una rinuncia ma piuttosto di una impossibilità a raggiungere Ragusa per lo svolgimento dell’incontro fissato alle ore 15.30 del 5.10.14, a causa della avverse condizioni meteorologiche abbattutesi su tutta la zona ed in particolare sulla città di Ispica. A sostegno delle proprie argomentazioni allega attestazione della Stazione Carabinieri e della Polizia Municipale di Ispica nonchè diversi articoli di stampa. La Società A.S.D. Marina di Ragusa ha fatto pervenire tempestive controdeduzioni chiedendo la conferma della decisione del Giudice Sportivo e puntualizzando che l’evento atmosferico cui fa riferimento la reclamante ha colpito pesantemente solo le zone costiere di tutta la parte sud-orientale della Sicilia ma non certo Ispica. Evidenzia che la sede dell’incontro è stata regolarmente raggiunta oltre che da se stessa anche dall’arbitro e da alcuni sostenitori della società reclamante e inoltre in tutte le partite previste quel giorno nel girone H) del Campionato di Prima Categoria si sono presentate tutte le squadre e tutti gli arbitri designati. Vengono citate le gare New Pozzallo/Atletico Scicli (giocata a Rosolini), Rinascita Netina/Real Biscari (giocata a Noto) e Floridia/New Team Rg (non disputata per impraticabilità del campo di Floridia ma con squadre e arbitro presenti). In ultimo osserva che i tragitti percorsi dalle suindicate squadre ospiti prevedevano comunque un passaggio dalla città di Ispica. Allega a corredo nota della Protezione Civile. Esaminati gli atti del procedimento la Corte Sportiva d’Appello Territoriale evidenzia che la documentazione posta a sostegno dei motivi del reclamo risulta insufficiente per determinare una declaratoria di sussistenza della causa di forza maggiore prevista dall’art. 55 N.O.I.F. L’attestazione proveniente dalla Stazione Carabinieri di Ispica prodotta dalla reclamante non certifica un impedimento assoluto agli spostamenti ma solo una generica presenza di condizioni meteorologiche pessime sulla città di Ispica il giorno 5.10.14. L’attestazione della Polizia Municipale invece contiene un generico “si attesta” su una richiesta verosimilmente inoltrata dalla società A.S.D. Arcobaleno Ispica ma priva di data e firma del richiedente. Infine gli stessi articoli di stampa offerti dalla reclamante fanno riferimento ad un violento fenomeno meteorologico verificatosi il giorno 5.10.14 intorno alle 13.30 che ha avuto origine sulla fascia costiera della Sicilia sud-orientale da Marina di Ragusa a Pozzallo, passando per Marina di Modica, Sampieri e Cava D’Aliga ma non da Ispica che in effetti si trova in una zona più interna rispetto alla costa. P.Q.M. la Corte Sportiva D’Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.
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