COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 187 CSA 09 DEL 18 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 33/A A.S.D. ATLETICO ACI SAN FILIPPO (CT) avverso perdita gara per 0-3 – gara Campionato 2^ Cat. Gir. “G” Atl. Aci San Filippo/Città di Pedara del 26 ottobre 2014. – C.U. 152 del 29/10/2014 Con rituale e tempestivo appello l’A.S.D. Atletico Aci San Filippo ha impugnato la decisione in epigrafe riportata sostenendo che il direttore di gara sarebbe incorso in un errore materiale nell’indicare quale calciatore sostituito il n.9 Anastasi Carmelo anziché il n.8 Ferro Orazio, per cui non vi sarebbe stata alcuna violazione della normativa relativa all’obbligo di utilizzazione dei calciatori “Juniores”.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2014/2015 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 187 CSA 09 DEL 18 NOVEMBRE 2014 Delibere della Corte Sportiva di Appello Procedimento 33/A A.S.D. ATLETICO ACI SAN FILIPPO (CT) avverso perdita gara per 0-3 – gara Campionato 2^ Cat. Gir. “G” Atl. Aci San Filippo/Città di Pedara del 26 ottobre 2014. – C.U. 152 del 29/10/2014 Con rituale e tempestivo appello l’A.S.D. Atletico Aci San Filippo ha impugnato la decisione in epigrafe riportata sostenendo che il direttore di gara sarebbe incorso in un errore materiale nell’indicare quale calciatore sostituito il n.9 Anastasi Carmelo anziché il n.8 Ferro Orazio, per cui non vi sarebbe stata alcuna violazione della normativa relativa all’obbligo di utilizzazione dei calciatori “Juniores”. La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che in base agli atti ufficiali di gara risulta in maniera inequivocabile che al 15’ del 2° t. il n. 9 Anastasi Carmelo (classe 1996) è stato sostituito dal n.18 Regalbuto Vincenzo (classe 1992). Quanto sopra è peraltro comprovato dall’avvenuta sottoscrizione da parte del Dirigente accompagnatore della Soc. Atletico Aci San Filippo del modulo compilato dall’arbitro al termine della gara, dove è riportata la suddetta sostituzione. Conseguentemente l’impugnazione non può trovare accoglimento. Deve, peraltro, disporsi la restituzione degli atti al Giudice Territoriale affinché valuti la posizione della società Città di Pedara la quale, nel corso del predetto incontro, ha effettuato n. 4 sostituzioni così come risulta dal referto di gara e dal modulo di fine gara sottoscritto dal dirigente accompagnatore della predetta società. P.Q.M. La Commissione Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e per l’effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata. Dispone trasmettersi gli atti Giudice Sportivo Territoriale per quanto di sua competenza.
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